Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

estromissione immobili strumentali

G

gabriella

Ospite
<HTML>imprenditore individuale che vuole estromettere l'immobile strumentale usufruendo della L.488, quando si parla di opzione entro il 30 aprile, cosa deve fare ? mi sembra di capire che basta registrare nel libro giornale o reg.dei beni ammortizzabili l'estromissione . Se il valore catastale è inferiore al costo fiscale occorre considerare il valore di mercato ? se si, come posso essere sicura che il valore da me considerato non sarà oggetto di contenzioso ? è opportuno fare una perizia ?
grazie .</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>Per quanto riguarda il primo aspetto é sufficiente il comportamento concludente dell'imprenditore che effettuerà le opportune registrazioni a libro giornale e a libro cespiti.
Sul secondo punto, a mio parere, se il valore catastale é inferiore al valore rediduo fiscale (non al costo fiscale) , non é dovuta l'imposta sostitutiva del 10% e, pertanto, non é necessario fare riferimento al valore di mercato dell'immobile.
Occorrerà verificare se vi sono i presupposti per pagare l'IVA sull'estromissione.</HTML>
 
E

Enrico Zanetti

Ospite
<HTML>L'imposta sostitutiva base del 10% si applica su:
base imponibile = valore normale - costo fiscalmente riconosciuto
in questo caso il valore normale è dato dal valore catastale dell'immobile (art. 3 co. 5 L. 448/2001).
se quindi il valore catastale è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto (= costo di acquisto - ammortamenti dedotti fiscalmente fino al 31.12.2001) non vi è alcuna base imponibile e quindi nessuna imposta.
nel caso in cui risulti applicabile la "maggiorazione sostitutiva dell'iva" essa sarà dovuta sull'intero valore catastale.
il legislatore ha equiparato il valore normale a quello catastale proprio per eliminare l'alea di soggettività nelle valutazioni e rimuovere ogni problematica concernete possibili contenziosi sul valore e necessità di perizie di stima.</HTML>
 
A

Andrea

Ospite
<HTML>Secondo me in quanto "maggiorazione" occorre una base imponibile sul quale calcolare l'imposta sostitutiva del 10%. Pertanto se non vi è differenza tassabile (valore catastale+5%<valore contabile) occorre innalzare il valore normale del bene sino ad avere un minimo di base imponibile sul quale calcolare il 10% di imposta sostitutiva, al quale eventualmente maggiorare il 30% dell'IVA.</HTML>
 
A

Andrea

Ospite
<HTML>Secondo me in quanto "maggiorazione" occorre una base imponibile sul quale calcolare l'imposta sostitutiva del 10%. Pertanto se non vi è differenza tassabile (valore catastale+5%inferiore alvalore contabile) occorre innalzare il valore normale del bene sino ad avere un minimo di base imponibile sul quale calcolare il 10% di imposta sostitutiva, al quale eventualmente maggiorare il 30% dell'IVA.</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>Qualche spiegazione puù approfondita sarebbe gradita; su cosa basi il tuo ragionamento?
D'altronde quando il legislatore ha voluto, che in qualsiasi caso un imponibile su cui calcolare l'imposta esistesse lo ha precisato: per es. nel caso di assegnazione agevolata di beni ai soci é espressamente previsto dalla norma, che qualora non ci sia base imponibile, l'imposta sostitutiva va calcolata sulla rendita catastale rivaluta (valore normale).
Perche nel caso di estromissione degli immobile non lo ha precisato?</HTML>
 
G

gabriella

Ospite
<HTML>Prima di tutto ringrazio.
Vorrei ancora esprimere i miei dubbi, in quanto il Ministero delle Finanze nelle istruzioni alla compilazione del quadro RY dell'unico 2000 ( art.30 legge 449/97) ha consentito di utilizzare il valore venale dell'immobile alla data dell'estromissione se il valore determinato con i coefficenti catastali fosse risultato inferiore.
Secondo te ( posso permettermi di dare del tu ? ) posso nel mio caso calcolare l'imposta sostitutiva così : valore venale-costo fiscalmente riconosciutox10% e l'iva sul valore venale ?
Ti sembra un comportamento corretto ?
E chiedo ancora, il valore venale deve essere dimostrato da perizia ?</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>Per il tu, ovviamente, non ci sono problemi; anzi lo prediligo.
Per quanto riguarda la tua domanda la risposta é positiva.</HTML>
 
T

Titti

Ospite
<HTML>Scusate se mi allaccio al vostro forum, mi trovo in una situazione un pò complicata, una mia cliente senza chiedere il mio intervento, ha ceduto l'unica azienda da lei posseduta, nella quale era stato acquistato il 25 giugno 1998, l'immobile strumentale dove esercitava l'attività.
L'atto di cessione di azienda esclude espressamente la cessione dell'immobile, che è stato dato in uso agli acquirenti con un contratto di locazione non soggetto ad Iva.
Gli era stato suggerito da altri di poter optare per l'estromissione dell'immobile e non per l'autofattura dello stesso, adesso mi devo incontrare con il collega che ha seguito la trattativa, in quanto da un approfondimento richiestomi dalla cliente mi sorgono grossi dubbi.
Sentendo l'intervento di Telefisco 2002, la mia interpretazione mi porta a pensare che, siccome l'immobile fu acquistato con Iva, la mia cliente oltre che applicare la maggiorazione del 6% (30% del 20%) all'imposta sostitutiva del 10%, dovrebbe applicare la legge sulla rettifica dell'Iva per cambio di destinazione.
Entrata in vigore il 1/1/1998, che per gli immobili prevede una rettifica in decimi dell'Iva, art. 19 bis 2.

Inoltre cosa si intende per valore venale?
Anch’io mi ritrovo nel caso che il valore normale è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto.</HTML>
 
Alto