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Titti
Ospite
<HTML>Ringrazio tutti i partecipanti del forum precedente, il collega, con il quale ho avuto il confronto, si è dovuto ricredere sul modo di calcolo da lui proposto alla mia cliente, sosteneva che l’estromissione avrebbe inciso solo per circa 20.000.000 di vecchie lire, mentre dai miei dubbi e dai vostri l’operazione inciderà purtroppo, per la mia cliente, per più di 100.000.000.
Prima perché non aveva preso in considerazione la rettifica dell’Iva, in base all'art. 19 bis 2 entrata in vigore il 1/1/1998 (confermatami da Luigia Lumia).
Successivamente perché ha ritenuto opportuno assimilare il caso dell'estromissione dell'immobile per gli imprenditori individuali, all'assegnazione agevolata di beni ai soci.
Infatti, proprio oggi mi ha inviato, la circolare 112 del 21/05/99 dalla quale ad oggi lui conferma che, (dubbi che io avevo e che erano trapelati anche dal forum da Andrea…, dal Dami…. ecc.) per analogia bisogna aumentare il valore normale del bene ad un importo superiore al valore fiscalmente riconosciuto.
Inoltre in questa circolare, ha trovato l'applicabilità del valore intermedio tra il valore determinato in base all'art. 9 del Tuir e il valore ottenuto dall'applicazione dei moltiplicatori della rendita catastale.
Per non peccare di presunzione, se qualcuno di voi avesse dei suggerimenti in merito, sono sempre graditi.
Autore: Titti (212.171.193.---)
Data: 17-Apr-2002 10:43
Scusate se mi allaccio al vostro forum, mi trovo in una situazione un po’ complicata, una mia cliente senza chiedere il mio intervento, ha ceduto l'unica azienda da lei posseduta, nella quale era stato acquistato il 25 giugno 1998, l'immobile strumentale dove esercitava l'attività.
L'atto di cessione di azienda esclude espressamente la cessione dell'immobile, che è stato dato in uso agli acquirenti con un contratto di locazione non soggetto ad Iva.
Gli era stato suggerito da altri di poter optare per l'estromissione dell'immobile e non per l'autofattura dello stesso, adesso mi devo incontrare con il collega che ha seguito la trattativa, in quanto da un approfondimento richiestomi dalla cliente mi sorgono grossi dubbi.
Sentendo l'intervento di Telefisco 2002, la mia interpretazione mi porta a pensare che, siccome l'immobile fu acquistato con Iva, la mia cliente oltre che applicare la maggiorazione del 6% (30% del 20%) all'imposta sostitutiva del 10%, dovrebbe applicare la legge sulla rettifica dell'Iva per cambio di destinazione.
, che per gli immobili prevede una rettifica in decimi dell'Iva, art. 19 bis 2.
Inoltre cosa si intende per valore venale?
Anch’io mi ritrovo nel caso che il valore normale è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto.</HTML>
Prima perché non aveva preso in considerazione la rettifica dell’Iva, in base all'art. 19 bis 2 entrata in vigore il 1/1/1998 (confermatami da Luigia Lumia).
Successivamente perché ha ritenuto opportuno assimilare il caso dell'estromissione dell'immobile per gli imprenditori individuali, all'assegnazione agevolata di beni ai soci.
Infatti, proprio oggi mi ha inviato, la circolare 112 del 21/05/99 dalla quale ad oggi lui conferma che, (dubbi che io avevo e che erano trapelati anche dal forum da Andrea…, dal Dami…. ecc.) per analogia bisogna aumentare il valore normale del bene ad un importo superiore al valore fiscalmente riconosciuto.
Inoltre in questa circolare, ha trovato l'applicabilità del valore intermedio tra il valore determinato in base all'art. 9 del Tuir e il valore ottenuto dall'applicazione dei moltiplicatori della rendita catastale.
Per non peccare di presunzione, se qualcuno di voi avesse dei suggerimenti in merito, sono sempre graditi.
Autore: Titti (212.171.193.---)
Data: 17-Apr-2002 10:43
Scusate se mi allaccio al vostro forum, mi trovo in una situazione un po’ complicata, una mia cliente senza chiedere il mio intervento, ha ceduto l'unica azienda da lei posseduta, nella quale era stato acquistato il 25 giugno 1998, l'immobile strumentale dove esercitava l'attività.
L'atto di cessione di azienda esclude espressamente la cessione dell'immobile, che è stato dato in uso agli acquirenti con un contratto di locazione non soggetto ad Iva.
Gli era stato suggerito da altri di poter optare per l'estromissione dell'immobile e non per l'autofattura dello stesso, adesso mi devo incontrare con il collega che ha seguito la trattativa, in quanto da un approfondimento richiestomi dalla cliente mi sorgono grossi dubbi.
Sentendo l'intervento di Telefisco 2002, la mia interpretazione mi porta a pensare che, siccome l'immobile fu acquistato con Iva, la mia cliente oltre che applicare la maggiorazione del 6% (30% del 20%) all'imposta sostitutiva del 10%, dovrebbe applicare la legge sulla rettifica dell'Iva per cambio di destinazione.
, che per gli immobili prevede una rettifica in decimi dell'Iva, art. 19 bis 2.
Inoltre cosa si intende per valore venale?
Anch’io mi ritrovo nel caso che il valore normale è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto.</HTML>