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esigibilita imposta

L

luca

Ospite
<HTML>avendo ricevuto una fattura differita il giorno 04/01/01 con ddt del 23/12/00 posso portare in detrazione l'imposta a credito già nella liquidazione del mese di dicembre 2000??
grazie a chi vorrà rispondermi</HTML>
 
D

Dott. G.B.

Ospite
<HTML>Ai sensi dell art. 19 co 1° DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’Iva sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ossia nel momento in cui viene registrata la fattura di acquisto.
Sicuramente lei non avrà registrato la fattura prima del 04/01/2001 quindi la relativa imposta potrà portarla in detrazione nel mese di gennaio (o nel I° trimestre 2001 in caso di contribuente trimestrale).
Poco conta se ha rilevato la fattura al 31/12/2000 come "fattura da ricevere" in quanto ciò ha rilevanza solo ai fini delle imposte dirette (tra l'altro avrà contabilizzato il solo costo e non l'Iva).
Per contro, chi ha emesso la fattura deve considerare la relativa Iva a debito nel mese di dicembre 2000 (o IV° trimestre 2000).
Distinti saluti
Giancarlo Barone
(parere personale da verificare con il proprio consulente)</HTML>
 
L

luca

Ospite
<HTML>ringrazio il dott. barone per la cortese risposta, ma mi permetto di dissentire riguardo alla citazione dell' art. 19 co1 che non meziona la registrazione della fattura come condizione per operare la detrazione dell'imposta ma solo la sua esigibilità. dato che l'esigibilità dell'imposta scatta quando per il cedente l'imposta risulta a debito a mio parere nel caso da me prospettato ritengo che l'imposta sia già detraibile nell'anno 2000, anno in cui il cedente ha maturato il debito di imposta
attendo parere del dott. barone in merito o di quanti vorranno farlo
grazie</HTML>
 
D

Dott. G.B.

Ospite
<HTML>DPR 100/98
Art. 1 - Dichiarazioni e versamenti periodici
Testo in vigore dal 3 marzo 2000
Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542
“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili (ossia l’Iva a debito è data non solo dalle fatture emesse e registrate ma anche dalle fatture emesse, o da emettere in virtù del ddt, non ancora registrate ma che per competenza vanno nella liquidazione che si sta facendo), e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite (ossia con la registrazione sorge il diritto alla detrazione ex art. 19 D.P.R. 633/72), nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.
Distinti saluti
Giancarlo Barone
(parere personale da verificare)</HTML>
 
L

luca

Ospite
<HTML>il dubbio che ho esposto deriva oltre che dal coso pratico verificatosi, dal seguente articolo che prego di esaminanre dato che in effetti non sono sicuro che sia correto quello che è indicato in esso.
IL SOLE 24 ORE, lunedi` 24 maggio 1999, pagina 916
L'ESPERTO RISPONDE
FISCO - OBBLIGHI CONTABILI
- 2374
LA DATA DI REGISTRAZIONE PER FATTURE A FINE MESE
a cura di Franco Roscini Vitali

Quando deve avvenire la registrazione delle fatture di acquisto
datate, ad esempio, fine mese e ricevute i primi giorni del mese
successivo? In quale liquidazione Iva mensile vanno considerate? E'
opportuno il timbro "ricevuto il" per la cronologicita` delle
registrazioni dei documenti e delle fatture in prima nota, di
conseguenza su libro giornale e registri Iva? Quali i riferimenti
normativi?
[104953]
Ice Srl - S.MARIA LA LONGA
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Dopo alcune modifiche e correzioni, le norme di riferimento, in
materia di Iva, sono contenute negli articoli 19, comma 1 e 25 legge
Iva, nonche` nell'articolo 1 del Dpr 100 del 23 marzo 1998. In
sostanza, per il committente o cessionario (in pratica, il cliente),
il diritto alla detrazione e` collegato al momento in cui l'imposta
diviene esigibile: pertanto, e` sempre possibile esercitare questo
diritto con riferimento al momento dell'effettuazione dell'operazione
(salvo l'ipotesi delle consegne ad esigibilita` differita: Stato
eccetera). Necessita la registrazione della fattura di acquisto: a
tal fine la fattura deve pervenire, anche via fax, anteriormente al
termine della liquidazione periodica.
Esempio: consegna del 26 marzo 1999; fattura differita del
successivo 9 aprile 1999; detrazione effettuata nel mese di marzo: e`
necessario, comunque, registrare la fattura di acquisto con
riferimento al mese di marzo. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 19
citato il diritto alla detrazione puo` essere esercitato, al piu`
tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto e` sorto e alle condizioni esistenti alla
nascita del diritto medesimo. Quanto sopra vale ai fini Iva. Per
quanto riguarda le imposte dirette, invece, e, pertanto, la
registrazione sul libro giornale, le fatture si registrano, in base
alla data di ricevimento, entro 60 giorni (ma con riferimento alla
data di ricevimento: articolo 22 Dpr 600/73): l'opportunita` di
apporre un timbro di arrivo, dipende dall'organizzazione contabile
dell'impresa; si tratta, comunque, di opportunita` e non certamente
di obbligo.</HTML>
 
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