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esenzione IVA art. 10, n. 18

Virginio

Utente
FATTO
(Esposizione del fatto)

Premessa:
l’art. 10, comma 1, n. 18, del dpr 633/72 (IVA) stabilisce che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti Iva. La norma è applicabile anche alle prestazioni sanitarie rese dalle professioni sanitarie non mediche (DM 17 maggio 2002): infermieri, terapisti della riabilitazione, ecc..

Caso: un professionista che esercita una professione sanitaria non medica riconosciuta dal Ministero della Salute (DM 17 maggio 2002 - Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto) nell’ambito della propria professione emette per tale attività la fattura esente IVA ex art. 10, n. 18. Inoltre, esercita anche la medicina, cosiddetta, “alternativa, non convenzionale od olistica”, cioè le discipline di “musicoterapia”, il metodo “Tomatis” ed il metodo “Rolfing”. In materia si sono formate due “scuole” di pensiero.
La prima è per l’esenzione IVA poiché attività (medicina “alternativa”) è resa nell’esercizio delle professioni sanitarie non mediche e, comunque, il professionista compie una prestazione di “cura della malattia” (non ha importanza se la cura viene eseguita con la medicina tradizionale o con metodi cosiddetti “alternativi” od “olistici”).
La seconda ipotesi, invece, sostiene la tesi che trattandosi di “medicina alternativa od olistica” è comunque soggetta ad IVA indipendente dal professionista che la esercita (anche se è un medico) poiché l’attività non rientra nella medicina “ufficiale”.
E’ opportuno aggiungere che il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) riconosce la possibilità di ricorrere alla medicina non convenzionali a fini di cura. Inoltre alcune Regioni hanno finanziato una significativa attività di sperimentazione allo scopo di verificare l’utilizzo di tali pratiche nell’ambito della sanità pubblica (attualmente, in tutta Italia, è possibile contare diverse strutture pubbliche che offrono tali servizi).

SOLUZIONE PROPOSTA

Alla luce della vigente normativa e sulla base delle considerazioni di seguito esposte lo scrivente chiede di conoscere se l'interpretazione prospettata sia corretta.
Si è del parere che nelle ipotesi sopra esposte la soluzione corretta sia quella dell’esenzione IVA sempreché:
1) l’attività sia esercitata da un professionista sanitario medico o da un professionista sanitario “non medico” individuato dal DM 17 maggio 2002;
2) che l’attività esercitata di “medicina alternativa o non convenzionale od olistica” sia diretta alla cura della persona.
In assenza delle due condizioni su esposte l’attività rimane soggetta “ad IVA”.
Si è pure dell’avviso che anche in tali ipotesi l’importo pagato per tali prestazioni (medicina alternativa) sia deducibile dal reddito.
 
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