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Esenzione Imu con residenza diversa

Buonasera a tutti i partecipanti mi chiamo Antonio. Vorrei esporre il mio caso e se possibile avere consiglio, abito con mia moglie in una proprietà che è al 100% di mia moglie che però ha la residenza in un'altra città presso parenti, quindi non ha un'altra proprietà in tutta Italia se non la principale dove abitiamo insieme a una figlia. In che posizione siamo messi dopo la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale che ha ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate? Premesso mi è pervenuta una cartella esattoriale per l'anno 2017 e dovrebbe seguirne altre, che ho iniziato ha pagare. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che dedicheranno qualche minuto nel consigliarmi. Grazie
 

luis2000

Utente
Antonio,
essere proprietario al 100% di immobile considerato "abitazione principale" ai fini IMU e godere dell'esenzione, comporta necessariamente avere la residenza nello stesso immobile.
 
Buongiorno, ringrazio tutti voi per l'intervento ma mi è ancora poco chiaro, Riporto: “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare” Come regolarsi?????
 

STUDIOCEL

Utente
....riporti la norma originaria ormai cassata.... devi leggere il tutto con le debite modifiche decise dalla Cassazione...



Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;

6) dichiara l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.
 

catia71

Utente
In breve: tu ci abiti ma non essendo il proprietario anche facendo valere la dimora non puoi usufruire dell'esenzione, eventualmente puoi valutare con il comune prescrizioni agevolative del regolamento comunale, alcuni comuni prevedono una riduzione per abitazioni concesse a familiari ecc.. ecc.....l'unica via per il futuro è far prendere la residenza al coniuge proprietario.
 
Capisco che è necessaria la residenza, pensavo che contava di + il nucleo familiare (abitazione principale ) e la dimora effettiva che è il nostro caso con una unica proprietà su tutto il territorio nazionale.....ma. Riporto: La Corte Costituzionale, con una sentenza del 13 ottobre ha stabilito che i coniugi che hanno residenze diverse sono esentati dal pagamento dell’Imu. Sono tenuti a pagare la tassa coloro che hanno la residenza in un immobile, ma non la dimora effettiva. L’uso di due immobili come abitazione principale deve comunque essere dimostrato per ottenere l’esenzione del pagamento. C’è anche chi può chiedere il rimborso.
 
Ultima modifica:

catia71

Utente
Capisco che è necessaria la residenza, pensavo che contava di + il nucleo familiare (abitazione principale ) e la dimora effettiva che è il nostro caso con una unica proprietà su tutto il territorio nazionale.....ma. Riporto: La Corte Costituzionale, con una sentenza del 13 ottobre ha stabilito che i coniugi che hanno residenze diverse sono esentati dal pagamento dell’Imu. Sono tenuti a pagare la tassa coloro che hanno la residenza in un immobile, ma non la dimora effettiva. L’uso di due immobili come abitazione principale deve comunque essere dimostrato per ottenere l’esenzione del pagamento. C’è anche chi può chiedere il rimborso.
non è il tuo caso, "che hanno residenze diverse" si intende che hanno la residenza in due immobili di cui sono proprietari e in cui hanno la dimora, nel tuo caso tu hai residenza e dimora in un immobile non di tua proprietà e tua moglie forse la dimora ma sicuramente non ha la residenza nell' immobile di cui è proprietaria...
 

Miche

Utente
buongiorno a tutti, volevo chiedervi se secondo voi la sentenza n. 209 del 13/10/2022 della corte costituzionale ha eliminato quella legge che permetteva ai comuni di chiedere l'imu sulla casa di proprietà di uno dei due coniugi, classificata seconda casa. grazie a chi vorrà rispondere
 
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