La ringrazio Dottore, non riesco a capire bene la risposta, da quel che posso capire mi vien da dire che il punto è determinare se ai libri digitali possa essere applicato il regime speciale iva o no, se non si può applicare allora non dovrebbe sussistere causa di esclusione dal forfettario, non capisco la distinzione che fa ai fini iva e ai fini reddituali, potrebbe spiegare meglio?
Facendo ricerche ho trovato una circolare dell'agenzia delle entrate del 2014 e non ne ho trovate delle più recenti quindi, ammesso che non ce ne siano si presume che la loro interpretazione sia rimasta immutata, riporto di seguito la pag 30 della circolare 23/E del 24/07/2014
Prodotti editoriali elettronici
Sono riconducibili alla categoria dei prodotti editoriali elettronici i
prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”.
Al riguardo, giova richiamare la Risoluzione n. 186 del 2003 secondo cui
la disciplina del commercio elettronico trova applicazione estensiva a tutte le
transazioni che avvengono integralmente attraverso le vie telematiche. Con il
citato documento di prassi, concernente prodotti editoriali riconducibili alla
categoria dei periodici, è stato evidenziato che “i periodici on line … si
caratterizzano … per il fatto di essere fruibili in forma digitale, attraverso le via
elettroniche, sulla postazione telematica dell'acquirente: questi potrà decidere se
consultare il periodico on line solo a video ovvero procedere anche alla sua
materializzazione attraverso la stampa”. Le suddette considerazioni possono
estendersi a tutti i prodotti editoriali elettronici.
Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici
sono da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all’articolo 3
del DPR n. 633 del 1972, alle quali non torna applicabile il regime speciale di cui
all’art. 74, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972. In particolare, la
commercializzazione di prodotti editoriali elettronici (ad esempio i c.d. e-book)
integra un servizio prestato tramite mezzi elettronici che l’articolo 7, comma 1,
del Regolamento 15 marzo 2011, n. 282 definisce come “i servizi forniti
attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione
essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e
impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.