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emissione di note di credito

C

claudia

Ospite
<HTML>Oggetto: applicazione art. 26 - D.P.R. 633/72 - EMISSIONE NOTE DI CREDITO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE RIMASTE INFRUTTUOSE

La circolare 77/E del 17.04.2000 ha chiarito che relativamente a procedure esecutive individuali il presupposto per l'emissione della nota di credito a recupero dell'Iva si realizza non gia' con la notifica del titolo, la formazione del precetto e la sua notificazione ma con l' infruttuosita' dell'espropriazione forzata che inizia con il pignoramento.
Ma cosa succede se il debitore e' irreperibile e non si riesce a notificare alcun atto?
Una eventuale dichiarazione di inesigibilita' redatta dal legale che ha seguito la procedura consente al creditore di avvalersi dell'emissione della nota di credito per il recupero dell'Iva o tale dichiarazione e' solo sufficiente per la deduzione, quale perdita su crediti, ai fini delle imposte dirette?

Chi puo' aiutarmi? E' veramente urgente!!!!!!!

Grazie in anticipo.</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>La soluzione adottata dal legislatore, con riferimento all'art. 26/633, appare disemogenea rispetto a quella amministrativamente prevista ai fine delle imposte sui redditi, laddove é stato consentito la deducibilità delle perdite sui crediti in tutte quelle ipotesi in cui considerazioni di ordine economico,in ordine alle prospettivedi recupero consigliano il creditore a non intrapprendere la procedura esecutiva.
Nel tuo caso, addirrittura, sei impossibilitata a intrapprendere la procedura esecutiva per irreperibilita del debitore; purtroppo, nel caso prospettato, mentre é possibile dedurre la perdita su crediti ai fini II.DD., ai fini IVA non é possibile emettere la nota di variazione ex art. 26/633.
La rigida e restrittiva soluzione accolta nell'art. 26/633 non sembra rappresentare una attuazione ragionevole e soddisfacente dei criteri dettati, al legislatore italiano, in sede comunitaria (Cfr.: art 11 C, punto 1 della direttiva comunitaria 17 maggio 1977, n 77/388).</HTML>
 
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