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Emersione lavoro sommerso

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Gianni

Ospite
<HTML>La circolare n. 17/E dell'11 febbraio 2002, recante chiarimenti in materia di emersione del lavoro sommerso afferma: "Si ribadisce che sono, inoltre, esclusi dalla regolarizzazione, in qualità di lavoratori, i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale o occasionale, nonché gli imprenditori, il coniuge, i figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e gli ascendenti, nonché i familiari partecipanti all’impresa familiare e i soci o associati partecipanti all’associazione professionale."

Con riferimento alla norma che esclude che sia regolarizzabile l'imprenditore, il coniuge, i figli, nonché i familiari partecipanti all'impresa familiare si pone il problema se tale norma è applicabile anche alle società di capitali, ossia se è regolarizzabile l'attività di lavoro dipendente prestata da un socio o da un amministratore (nel caso in cui, ovviamente, l'attività prestata sia distinta da quelle connesse all'esercizio dell'attività amministrativa).</HTML>
 
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mariangela

Ospite
<HTML>gianni ti chiedo di illuminarmi proprio in merito ai soggetti esclusi dalla regolarizzazione.
quando demanda all'articolo 62 del tuir con specifica "ai figli, affidati o affiliati minori di eta' " cosa intende escludere il legislatore?
io non sono del settore pero' avrei piacere di capire se con quella definizione del comma 2 dell'articolo62 del tuir, il legislatore equipara affidati o affiliati ai figli e quindi da questo dedurrei che i soggetti non autorizzati sono i minori (sia loro figli, affidati o affiliati) oppure la specifica minori e' riferita ai soli affiliati.</HTML>
 
M

mariangela

Ospite
<HTML>mi chiedo inoltre se con l'emersione un dipendente (esempio di un'autofficina) acquisisce in tutto e per tutto i requisiti professionali richiesti dalla legge per l'avvio di una attivita' propria.
O l'emersione appiana solo gli oneri dal punto di vista fiscale e previdenziale della posizione irregolare?</HTML>
 
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Gianni

Ospite
<HTML>Mariangela, con riferimento al tuo primo quesito ti posso dire che secondo me l'inciso "affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e gli ascendenti" dovrebbe riferirsi alla parola figli. La mia opinione si base, tuttavia, su di una semplice interpretazione letterale della norma che non è suffragata da altri elementi a me noti (circolari operative del ministero delle finanze, commenti auterovoli o altro).

Relativamente al tuo secondo quesito, non ho ben compreso i termini del problema ma se vorrai aiutarmi a comprenderli, sarò lieto di fornirti il mio punto di vista.</HTML>
 
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mariangela

Ospite
<HTML>grazie per avermi risposto, naturalmente vista la tua disponibiliata colgo l'occasione per spiegare in termini piu' chiari il mio secondo quesito.
Per l'avvio di alcune attivita' (in particolare artigiane, ecco il perche' del mio esempio) la legge prevede alcuni requisiti di professionalita'. Infatti per l'avvio di un'autofficina la legge prevede almeno 3 anni di esperienza nel settore, o diploma in materie attinenti con un solo anno di esperienza nel settore.
Un ragazzo che ha per tre e piu' anni lavorato c/o un'autofficina "in nero" puo' con l'emersione del datore di lavoro, avviare poi una propria attivita'. Cioe' con l'emersione acquisisce i requisiti di professionalita' richiesti dalla legge? Oppure con l'emersione si regolarizza solo la posizione previdenziale e fiscale intrattenuta dal datore di lavoro per gli anni trascorsi?
certa di un tuo riscontro
mariangela</HTML>
 
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Gianni

Ospite
<HTML>Ora è tutto chiaro!
Il tuo quesito è tuttavia molto specifico, dubito che si possa trovare una risposta esplicita a tale problema nelle varie circolari emanate dal Ministero delle Finanze per chiarire la normativa in oggetto.
Per quanto mi riguarda, ti posso dire che la normativa sull'emersione prevede espressamente la facoltà per il lavoratore di aderire al programma di emersione, sottoscrivendo apposita dichiarazione da consegnare al datore di lavoro.
Naturalmente, è indispensabile che il datore di lavoro faccia emergere oltre che il lavoro prestato nell'anno 2001, anche il lavoro prestato negli anni pregressi.
Se queste condizioni sono rispettate, è indubbio che esiste una prova dello svolgimento di attività lavorativa presso l'autofficina per i tre anni necessari.
Non so però se tale prova è sufficiente: immagino che l'autorità che rilascia la licenza, in genere verifichi l'esistenza di tale requisito sulla base del libretto di lavoro, ma allo stato attuale non saprei proprio dirti come deve essere aggiornato tale libretto in relazione ai rapporti di lavoro emersi.
Ciao</HTML>
 
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