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Edilizia,Manovra 2009!

Gio.

Utente
Tra le misure fiscali contenute nella legge 203/2008 si segnala la proroga, fino al 31 dicembre 2011 (art. 2, comma 15), delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, già riconosciute fino al 31 dicembre 2010 (art. 1, commi 17-19, legge 244/2007), ed in particolare:
della detrazione IRPEF del 36%, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di recupero delle abitazioni;
dell’IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni. A tal proposito, si ricorda che la Direttiva 2006/18/CE, in base alla quale i Paesi membri sono stati autorizzati ad applicare aliquote IVA ridotte per le prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera (tra cui rientrano anche le manutenzioni delle abitazioni), prevede l’applicazione di tale beneficio fiscale unicamente fino al 31 dicembre 2010.
Pertanto, tale ultima disposizione potrebbe essere modificata nell’ipotesi in cui, al sopraggiungere di tale scadenza, l’Unione Europea dovesse decidere di non prorogare ulteriormente l’applicabilità dell’IVA al 10% sulle manutenzioni delle abitazioni.
E’ stata prorogata, altresì, per un ulteriore anno, la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di fabbricati a destinazione residenziale interamente ristrutturati da imprese di costruzione, da calcolare sul 25% del prezzo d’acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, che viene riconosciuta in presenza di tali due condizioni:
gli interventi vengano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
il rogito avvenga entro il 30 giugno 2012.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2011, per effetto della proroga, la legge 203/2008 conferma l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per l’intervento edilizio, a pena di decadenza della detrazione del 36%, riconosciuta sia per gli interventi di recupero delle abitazioni, sia per l’acquisto di abitazioni ristrutturate. Per contro, si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2008, l’indicazione in fattura del costo della manodopera non è più richiesto come condizione per l’applicazione dell’IVA al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
 
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