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dubbi successione e agevolazioni prima casa

AL FRED

Utente
Grazie!

non sappiamo se l'appartamento/usufrutto l'ha acquisito usufruendo dell'agevolazione prima casa....

Si, ha usufruito.


nel caso deve cederlo ma ritengo che non necessariamente debba farlo prima della presentazione della dichiarazione di successione...potrà dichiarare che lo farà entro un anno dalla presentazione della successione (ma meglio non oltre i 18 mesi dall'apertura della successione, al pari del tempo concesso per il trasferimento della residenza)


In effetti la normativa relativa alle SUCCESSIONI (articolo 69, commi 3 e 4, l. n. 342/2000 - Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni) rimanda espressamente a quella sull'acquisto; infatti l'articolo 69, commi 3 e 4, l. n. 342/2000 precisa che

3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.


Pertanto dovrebbero essere le stesse le norme per usufruire del beneficio prima casa...
 
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AL FRED

Utente
http://www.notariato.it/sites/default/files/5-16-t.pdf

al paragrafo 7 relativo agli acquisti per successione e donazione

Anche per questa disposizione il rinvio a requisiti e condizioni di cui alla nota II
- bis dovrebbe essere idoneo a ricomprendere l’acquisto per il quale la condizione di cui alla lettera c) non sussista al momento del trasferimento, purché entro l’anno l’immobile preposseduto venga alienato, secondo quanto disposto dal comma 4 -bis della nota II - bis.
 
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AL FRED

Utente
http://www.notariato.it/sites/default/files/5-16-t.pdf

al paragrafo 7 relativo agli acquisti per successione e donazione

Anche per questa disposizione il rinvio a requisiti e condizioni di cui alla nota II
- bis dovrebbe essere idoneo a ricomprendere l’acquisto per il quale la condizione di cui alla lettera c) non sussista al momento del trasferimento, purché entro l’anno l’immobile preposseduto venga alienato, secondo quanto disposto dal comma 4 -bis della nota II - bis.
 
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AL FRED

Utente
A decorrere dal 1° gennaio 2016, i soggetti che hanno già acquistato un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione “prima casa” possono acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito (successione o donazione), un ulteriore immobile abitativo, usufruendo – anche sul secondo acquisto – dell’agevolazione fiscale prevista per la “prima casa”. L’unica condizione per beneficiare del risparmio fiscale sopra descritto consiste nell’alienare l’abitazione “preposseduta” (il “primo” immobile agevolato) entro un anno dal secondo acquisto.
 

pluto

Utente
A decorrere dal 1° gennaio 2016, i soggetti che hanno già acquistato un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione “prima casa” possono acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito (successione o donazione), un ulteriore immobile abitativo, usufruendo – anche sul secondo acquisto – dell’agevolazione fiscale prevista per la “prima casa”. L’unica condizione per beneficiare del risparmio fiscale sopra descritto consiste nell’alienare l’abitazione “preposseduta” (il “primo” immobile agevolato) entro un anno dal secondo acquisto.
circolare 12E 2016
L’acquisto del nuovo immobile in regime agevolato, con l’impegno a rivendere quello preposseduto, può essere effettuato anche a titolo gratuito. La disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova, infatti, applicazione, in via generale, anche con riferimento agli atti a titolo gratuito, in virtù di quanto disposto dall’art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Tali disposizioni rinviano, infatti, alla ricorrenza delle condizioni di cui alla nota IIbis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis esplica, quindi effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni ‘prima casa’ in sede di successione o donazione.
Resta inteso che, nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato, dovrà risultare l’impegno a vendere entro l’anno l’immobile preposseduto.


rimane sempre da chiarire se l'anno decorre dall'apertura della successione o dalla presentazione....teniamo buono dall'apertura...
 

AL FRED

Utente
Grazie!

In effetti è una novità normativa...


Agevolazioni prima casa: salve anche con l'acquisto gratuito

Per chi acquista una prima casa sono previste una serie di agevolazioni fiscali, condizionate al rispetto di determinati requisiti. Tra questi vi è l'obbligo di non cedere l'immobile prima dei 5 anni dall'acquisto. In caso di cessione infraquinquennale c'è la possibilità di non perdere i benefici fiscali, se il contribuente acquista un altro immobile, da adibire ad abitazione principale, entro un anno dalla cessione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa. Finora l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che solo l'acquisto a titolo oneroso di un altro immobile, entro un anno dalla cessione della "prima casa", poteva bloccare la perdita delle agevolazioni fiscali. Con la risoluzione 49/E/2015, invece, afferma che anche l'acquisto a titolo gratuito salva i benefici.
 

AL FRED

Utente
Grazie!

circolare 12E 2016
L’acquisto del nuovo immobile in regime agevolato, con l’impegno a rivendere quello preposseduto, può essere effettuato anche a titolo gratuito. La disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova, infatti, applicazione, in via generale, anche con riferimento agli atti a titolo gratuito, in virtù di quanto disposto dall’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Tali disposizioni rinviano, infatti, alla ricorrenza delle condizioni di cui alla nota IIbis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis esplica, quindi effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni ‘prima casa’ in sede di successione o donazione.
Resta inteso che, nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato, dovrà risultare l’impegno a vendere entro l’anno l’immobile preposseduto.


Cambia qualcosa se l'immobile è cedeto entro l'anno a titolo gratuito a un figlio (o meglio la madre rinunci all'usufrutto così che il figlio, nudo proprietario, diventi a tutti gli effetti prorpietario)?

Grazie
 

pluto

Utente
Qui:

http://www.notariato.it/sites/default/files/5-16-t.pdf
si parla genericamente di "alienazione" entro l'anno e peratnto non dovrebbe esserci differenza tra vendita e donazione...

Concordate?

Il riferimento all’alienazione senza ulteriori specificazioni induce a ritenere che la stessa integri la condizione posta dal comma 4 -bis in esame a qualunque titolo venga effettuata
cosi dice anche Federnotizie
Agevolazioni fiscali prima casa - Federnotizie
 

AL FRED

Utente
Grazie!



Cambia qualcosa se l'immobile è ceduto entro l'anno a titolo gratuito a un figlio (o meglio la madre rinunci all'usufrutto così che il figlio, nudo proprietario, diventi a tutti gli effetti prorpietario)?

Nessuna circolare dice chiaramente che si applichi anche in caso di usufrutto?

Comunque dovrebbe essere così.. visto che ai fini del beneficio prima casa.. proprietà, usufrutto nuda proprietà vengono usati senza porre differenze?

Grazie!
 
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