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dubbi atroci su art.62

essesse74

Utente
Buongiorno a tutti
vi vorrei sottoporre il mio dilemma: lavoro in una torrefazione e ad ogni consegna di caffè fatta dal rapp. viene emessa ddt e a fine mese le fatture vengono consegnate a mano, quindi capita spessissimo che il cliente abbia la fattura il mese successivo a quello di fatturazione (ex fattura datata 31/10/12 ricevuta a mano dal cliente il 9/11/12)

1) devo contare sempre i 60 giorni? il cliente dovrà pagarmi entro il 30/12 o entro il 31/01 visto che ha ricevuto la fattura a novembre?

2) nel caso non rispetti il pagamento come ci si deve comportare? visto che si parla di legge devo rivolgermi a chi per vedere risolto il mio credito?


grazie mille
 

RANTOLA

Utente
1)certezza circa la data di ricevimento fattura: E’ il caso di consegna della fattura a mano, per raccomandata A.R., di pec, EDI o altro mezzo equivalente.
Esempio:
-consegna/ddt 20 marzo,
-Fattura arriva 5 aprile (i 60 giorni x merce non deteriorabile decorrono dall’ultimo gg del mese dell’arrivo fattura: quindi decorrenza dal 30 aprile),
-pagamento entro 30 giugno.

2) credo di aver capito che la novità sta solo nel fatto che non ci si deve rivolgere a nessun legale per veder aumentare il proprio credito dato il ritardo nel pagamento, perchè gli interessi sono automaticamente dovuti.
Poi che tra questo e l'esigibilità reale ci sia un mare...non so se ci siano riferimenti in merito.
 
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