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Dividendi e plusvalenze!!!

Salve a tutti, sono nuovo del forum e dunque mi presento: mi chiamo Fabio Pari e sono un laureando in giurisprudenza presso UNIBO. Chiedo gentilmente un consulto su alcuni dubbi, visto che sto preparando l'ultimo esame della mia carriera universitaria, diritto tributario. Mi trovo in difficoltà con il reddito d'impresa, qualcuno saprebbe dirmi se la rappresentazione che ho fatto può essere sommariamente corretta??

DIVIDENDI E PLUSVALENZE
La riforma del diritto tributario del 2003 (che ha introdotto l’IRES al posto dell’IRPEG) abbandona una regime impositivo su base personale, che colpiva il reddito in capo al socio al momento della distribuzione dei dividendi (e per evitare la doppia tassazione si applicava il regime del credito d’imposta), per adottare un sistema a base reale, che colpisce il reddito prodotto dalla società in capo ad essa. La riforma abbandona il sistema di imputazione ed elimina l'istituto del credito d'imposta, introducendo un sistema basato su esclusioni ed esenzioni. Vale quindi il principio secondo cui l'utile viene tassato esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto (società partecipata) con irrilevanza del successivo trasferimento dello stesso utile ai soci.

DIVIDENDI
ESCLUSIONE dall’imponibile dei dividenti al momento della distribuzione a soci anch’essi soggetti a IRES (mantenendo una moderata doppia imposizione economica per tutti gli altri soggetti), quindi in ambito INTERSOCIETARIO. In questo modo si evita la doppia tassazione: ad esempio la SOCIETÀ A produce dividendi per 2000, che una volta tassati IRES (27,5% ) sarebbero 1450. Mettiamo che SOCIETÀ B abbia il 50% delle partecipazioni in A: in questo caso incasserebbe 725. Ma questa somma andrebbe a concorrere alla determinazione del reddito d’impresa, come componente positiva, della SOCIETÀ B, e dunque sarebbe soggetta ad una nuova tassazione IRES prima di essere distribuita ai soci.

IL REGIME DI ESENZIONE VARIA A SECONDA DEL SOGGETTO PASSIVO CHE INCASSA I DIVIDENDI:

- Se incassa una società/ente soggetto IRES, i dividendi concorrono alla formazione del reddito di questa solo per il 5% (esenzione del 95%). L'applicazione dell'esclusione non è subordinata all'esistenza di alcuna condizione. Le società ed enti commerciali residenti soggetti all'imposta sul reddito delle società possono quindi beneficiarne anche se gli utili percepiti non siano stati assoggettati ad imposta dalla società distributrice. La tassazione di una quota di utile pari al 5 per cento non risponde alla esigenza di voler attribuire parziale rilevanza reddituale al dividendo, ma alla necessità di individuare, in maniera forfetaria, una quota dei costi relativi alla gestione delle partecipazioni da assoggettare a tassazione, la cui non deducibilità è fissata in via convenzionale nella misura del 5% degli utili distribuiti.
- Se incassa un soggetto imprenditore individuale o una società di persone la tassazione IRPEF è del 40%
- Se incassa una persona fisica in ambito extraimprenditoriale i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 40% del loro valore (se derivano da partecipazioni qualificate); o del 12,5% (se derivano da partecipazioni non qualificate)


PLUSVALENZE
ESENZIONE dall’imponibile delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni realizzate da soggetti passivi IRES (mantenendo una parziale imposizione per tutti gli altri soggetti), dal momento che le stesse costituiscono per il socio una fonte di ricchezza analoga ai dividendi, rappresentando utili già conseguiti o che saranno conseguiti dalla società.

La cessione di partecipazioni inserite alla voce “attivo circolante” produce ricavi (poiché equiparate alle merci); mentre le partecipazioni classificate come “immobilizzazioni finanziarie”, se cedute, possono comportare plusvalenze o minusvalenze. Sono partecipazioni immobilizzate quelle partecipazioni (azionarie o no) destinate per decisione degli amministratori ad investimento duraturo, finalizzato: al controllo, ovvero ad influenza dominante (partecipazioni in società controllate); oppure ad influenza notevole (partecipazioni in società collegate o equiparabili in relazione alla misura della partecipazione) sulla gestione di una società partecipata; oppure ancora soltanto con lo scopo di ottenere, mediante la partecipazione, vantaggi economici indiretti (partecipazioni in società non qualificate). In questo ambito abbiamo delle differenziazioni di tassazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, a seconda che esse siano riconducibili o meno al regime della “participation exemption” (plusvalenze esenti)

PLUSVALENZE ESENTI
La participation exemption consente di non far concorrere alla formazione del reddito d’impresa imponibile una parte delle plusvalenze realizzate da società di capitali (art. 87 TUIR) in sede di cessione di partecipazioni sociali. Anche in questo caso occorre differenziare il regime fiscale a seconda del soggetto che “cede” le partecipazioni e quindi “incassa” la somma.

SOCIETÀ SOGGETTE IRES: il regime fiscale può essere diverso a seconda che ci troviamo in presenza di plusvalenze esenti o meno. Se non siamo in presenza dei requisiti per l’esenzione le plusvalenze sono tassate secondo l’art. 86 TUIR; altrimenti non concorrono alla formazione del reddito d’impresa della società cedente per il 95%. I requisiti sono:
1) PERIODO DI POSSESSO di almeno un anno, ininterrotto
2) ISCRIZIONE PARTECIPAZIONI FRA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
3) NON RESIDENZA DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN “PARADISI FISCALI”, si presume un vantaggio da questa situazione, che vanificherebbe la ratio della norma, ovvero quella di evitare una doppia imposizione. Tuttavia la presunzione è relativa e può essere rimossa tramite interpello, dimostrando che almeno il 75% del reddito della società
4) SOCIETÀ PARTECIPATA ESERCITA UN’IMPRESA COMMERCIALE (quindi esenzione negata a società senza impresa, si presume società senza attività commerciale quelle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli strumentali e da quelli merce)

SOGGETTI IRPEF IMPRENDITORI INDIVIDUALI O SOCIETÀ DI PESONE: in presenza dei requisiti richiesti dal regime della participation exemption, la cessione di partecipazioni detenute nell'ambito di attività di impresa dà luogo, in capo ad imprenditori individuali e società di persone, ad un'esenzione parziale della plusvalenza nella misura del 60 % (cioè la tassazione è del 40 % della plusvalenza).

SOGGETTI IRPEF EXTRAIMPRENDITORIALI: in presenza dei requisiti per la participation exemption la cessione di partecipazioni qualificate viene tassata IRPEF (come reddito diverso)




GRAZIE A TUTTI
 
Riferimento: Dividendi e plusvalenze!!!

- Se incassa un soggetto imprenditore individuale o una società di persone la tassazione IRPEF è del 40%
- Se incassa una persona fisica in ambito extraimprenditoriale i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 40% del loro valore (se derivano da partecipazioni qualificate); o del 12,5% (se derivano da partecipazioni non qualificate)


a partire dall'1/1/2009, per le persone fisiche e società di persone, i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo per 49,72%.

"3) NON RESIDENZA DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN “PARADISI FISCALI”, si presume un vantaggio da questa situazione, che vanificherebbe la ratio della norma, ovvero quella di evitare una doppia imposizione. Tuttavia la presunzione è relativa e può essere rimossa tramite interpello, dimostrando che almeno il 75% del reddito della società
4) SOCIETÀ PARTECIPATA ESERCITA UN’IMPRESA COMMERCIALE (quindi esenzione negata a società senza impresa, si presume società senza attività commerciale quelle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli strumentali e da quelli merc"


Il requisito deve sussistere almeno dall'inizio del 3 periodo d'imposta anteriore. La percentuale del 75% non è imperativa.


SOGGETTI IRPEF IMPRENDITORI INDIVIDUALI O SOCIETÀ DI PESONE: in presenza dei requisiti richiesti dal regime della participation exemption, la cessione di partecipazioni detenute nell'ambito di attività di impresa dà luogo, in capo ad imprenditori individuali e società di persone, ad un'esenzione parziale della plusvalenza nella misura del 60 % (cioè la tassazione è del 40 % della plusvalenza).


a partire dall'1/1/2009, per le persone fisiche e società di persone, i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo per 49,72%.


ciao
 
Riferimento: Dividendi e plusvalenze!!!

"Vale quindi il principio secondo cui l'utile viene tassato esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto (società partecipata) con irrilevanza del successivo trasferimento dello stesso utile ai soci."


Questa parte la sopprimerei oppure la modificherei. Infatti la determinazione delle esenzioni sulle persone fisiche è calibrata in modo tale da far ricadere su di esse il principio delle progressività di cui all'art 53 della Costituzione. Quindi non è irrilevante il successivo trasferimento dell'utile in capo ai soci.

Per il resto direi che tutto fila.

Buon lavoro.

Ciao
 
Riferimento: Dividendi e plusvalenze!!!

Grazie mille gentilissimo,
per chi non ha familiarità con queste cose la materia è davvero contorta.
Sto facendo più fatica che nelle procedure!!!

Ancora grazie
 
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