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Distacco in Paese della EU

marco1999

Utente
Buonasera, avrei bisogno di alcuni chiarimenti sul concetto di retribuzione convenzionale.
Sto valutando una proposta di distacco all'estero, in Un paese della UE, per un periodo di 3 anni; intendo lasciare la famiglia in Italia quindi, pur vivendo per oltre 183 giorni all'estero, la residenza fiscale rimarrebbe in Italia.
Il mio reddito effettivo si comporrebbe del lordo attuale piu' una indennita' di distacco ed una indennita' per l'alloggio.
Vorrei comprendere se e' possibile applicare il concetto di retribuzione convenzionale ed essere quindi tassato in Italia seguendo le tabelle definite ogni anno.
In particolare vorrei comprendere quale deve essere il reddito (convenzionale o effettivo) da prendere come base per gli obblighi contributivi e per quelli fiscali.
Grazie per la risposta
Marco
 
Buonasera, avrei bisogno di alcuni chiarimenti sul concetto di retribuzione convenzionale.
Sto valutando una proposta di distacco all'estero, in Un paese della UE, per un periodo di 3 anni; intendo lasciare la famiglia in Italia quindi, pur vivendo per oltre 183 giorni all'estero, la residenza fiscale rimarrebbe in Italia.
Il mio reddito effettivo si comporrebbe del lordo attuale piu' una indennita' di distacco ed una indennita' per l'alloggio.
Vorrei comprendere se e' possibile applicare il concetto di retribuzione convenzionale ed essere quindi tassato in Italia seguendo le tabelle definite ogni anno.
In particolare vorrei comprendere quale deve essere il reddito (convenzionale o effettivo) da prendere come base per gli obblighi contributivi e per quelli fiscali.
Grazie per la risposta
Marco
Egregio signor Marco,
nella retribuzione convenzionale non rientrano né l'indennità estero, né i vari benefit, né l'indennità alloggio.
Ad esempio se lei fosse un impiegato industria rientrante nella IV fascia, con una retribuzione lorda/mese di euro 3.300,00 più indennità estera di euro/mese 1.500,00, più indennità alloggio €/mese 800,00, la sua retribuzione convenzionale sulla quale determinare le imposizioni fiscali sarebbe determinata in € 3.462,44.
Le rammento che per poter applicare il comma 8 bis, dell'articolo 151 del Tuir, lei deve avere un contratto continuativo ed esclusivo.
Vorrei inoltre evidenziare che essendo un Paese UE, le contribuzioni devono essere versata sulla retribuzione reale e non su quella convenzionale.
Saluti.
Luigi Rodella
 

marco1999

Utente
Egregio signor Marco,
nella retribuzione convenzionale non rientrano né l'indennità estero, né i vari benefit, né l'indennità alloggio.
Ad esempio se lei fosse un impiegato industria rientrante nella IV fascia, con una retribuzione lorda/mese di euro 3.300,00 più indennità estera di euro/mese 1.500,00, più indennità alloggio €/mese 800,00, la sua retribuzione convenzionale sulla quale determinare le imposizioni fiscali sarebbe determinata in € 3.462,44.
Le rammento che per poter applicare il comma 8 bis, dell'articolo 151 del Tuir, lei deve avere un contratto continuativo ed esclusivo.
Vorrei inoltre evidenziare che essendo un Paese UE, le contribuzioni devono essere versata sulla retribuzione reale e non su quella convenzionale.
Saluti.
Luigi Rodella
Egr. Dott. Rodella,

la ringrazio della estrema chiarezza.
le vorrei chiedere, inoltre, come cambierebbe la normativa qualora si trattasse di un paese non UE.
Ho compreso che per gli obblighi contributivi dovrei fare riferimento alla retribuzione convenzionale (e non su quella reale come nel caso di paese UE).
Invece, per gli obblighi fiscali, posso ancora fare riferimento alla retribuzione convenzionale o sarei soggetto a doppia imposizione (con possibilità di recupero di quanto versato nel paese estero) ?
La ringrazio nuovamente.
Marco
 
Egregio signor Marco,
Occorre verificare se il Paese extracomunitario è convenzionato o meno con l'Italia, ai fini previdenziali ed assistenziali. Nella ipotesi di Paese convenzionato (vedi ad esempio il Brasile), si devono versare le imposte IVS AGO in base alle retribuzioni reali e non quelle convenzionali (verifichi bene con le tabelle INPS anche le altre contribuzioni cd. minori).
Qualora il Paese non fosse convenzionato (tipo ad esempio il Messico), deve versare le contribuzioni sulle retribuzioni convenzionali, ex. 398/1987.
Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, in linea generale non cambia nulla, in quanto se lei rimane residente fiscale in Italia si applica la tassazione concorrente, ex articolo 51 comma 8 bis del Tuir, con il relativo recupero previsto dall'articolo 165 del Tuir.
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 

marco1999

Utente
Egregio signor Marco,
Occorre verificare se il Paese extracomunitario è convenzionato o meno con l'Italia, ai fini previdenziali ed assistenziali. Nella ipotesi di Paese convenzionato (vedi ad esempio il Brasile), si devono versare le imposte IVS AGO in base alle retribuzioni reali e non quelle convenzionali (verifichi bene con le tabelle INPS anche le altre contribuzioni cd. minori).
Qualora il Paese non fosse convenzionato (tipo ad esempio il Messico), deve versare le contribuzioni sulle retribuzioni convenzionali, ex. 398/1987.
Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, in linea generale non cambia nulla, in quanto se lei rimane residente fiscale in Italia si applica la tassazione concorrente, ex articolo 51 comma 8 bis del Tuir, con il relativo recupero previsto dall'articolo 165 del Tuir.
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella

Dott. Rodella, in sostanza per quanto riguarda l'aspetto fiscale -restando con la residenza fiscale in Italia - si applicherebbe la tassazione concorrente considerando la retribuzione convenzionale cosi come avviene nel caso di paese della EU.
Non c'e' alcuna doppia imposizione fiscale, giusto ?
 
Forse non mi sono spiegato correttamente.
Quando ci riferiamo a "tassazione concorrente", vogliamo intendere che il lavoratore sarà tassato nel Paese di destinazione in base alle regole locali, ed in Italia, in base alle retribuzioni convenzionali, se ci sono i presupposti.
Siamo quindi in presenza di una duplice imposizione, a fronte della quale avrà diritto a beneficiare di un credito d'imposta.
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 

marco1999

Utente
Forse non mi sono spiegato correttamente.
Quando ci riferiamo a "tassazione concorrente", vogliamo intendere che il lavoratore sarà tassato nel Paese di destinazione in base alle regole locali, ed in Italia, in base alle retribuzioni convenzionali, se ci sono i presupposti.
Siamo quindi in presenza di una duplice imposizione, a fronte della quale avrà diritto a beneficiare di un credito d'imposta.
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
Egr. Dott. Rodella,
la ringrazio per questo ulteriore chiarimento e mi permetta un'ultima domanda.
In tal caso, per un paese EU, per il computo della tassazione locale quale reddito deve essere considerato ?
Mi spiego meglio: si considera il reddito di partenza (quello italiano), senza indennità di vitto, alloggio, etc...., oppure occorrerà effettuare delle integrazioni che quindi incrementeranno la base imponibile ai fini fiscali ?
La ringrazio in anticipo della sua risposta e dei chiarimenti che mi sta fornendo.
Marco
 
Se lei intende la tassazione che il soggetto subirà in loco, nel Paese di destinazione, per avervi prodotto il reddito, si dovrà fare riferimento alle regole locali, che io ovviamente non conosco. Quando parliamo di tassazione convenzionale, prevista dal nostro ordinamento (comma 8 bis. art. 51 Tuir), ci riferiamo alla imposizione (duplice) che il lavoratore dovrà subire in Italia.
Saluti.
Luigi Rodella
 
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