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diritto indennità chilometrica dipendente

vello

Utente
Salve a tutti :whoo:
Sono nuovissimo del forum (beh, un paio di giri "in incognito" li avevo già fatti, ma qui c'è l'ufficialità :smile1: ) e subito mi serve il vostro aiuto.

L'azienda presso cui sono dipendente (tempo indeterminato, contratto metalmeccanico) mi manda a lavorare come consulente presso una seconda azienda. Le due sedi distano 15 km e sono su comuni diversi.

Domanda secca: ho diritto ad una qualche indennità? Per me è un grosso disagio dovermi spostare ogni giorno..

Grazie a tutti (specialmente a chi saprà aiutarmi :dead: )
 
Riferimento: diritto indennità chilometrica dipendente

Sicuramente sì.
Quanto meno il rimborso delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica nel caso di utilizzo di auto propria e di vitto che può essere a piè di lista o forfettario.
 

vello

Utente
Riferimento: diritto indennità chilometrica dipendente

Ciao, Calamuneri.
Grazie della risposta confortante :whoo:
Conosci anche qualche riferimento normativo a cui fare riferimento per vincere la resistenza dei miei capi? E' una cosa nuova per me e per loro..
 

trantor

Utente
Riferimento: diritto indennità chilometrica dipendente

Sicuramente sì.
Quanto meno il rimborso delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica nel caso di utilizzo di auto propria e di vitto che può essere a piè di lista o forfettario.
d'accordo in parte...
SICURAMENTE SI!
Per quanto riguarda il rimborso kilometrico e solo analitico utilisando la tabella ACI (no forfetariao)
Per l'indenità di trasferta vedi più giu.

T.U.I.R.

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno(46,48 €), elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (15,49 €), elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.



Per la forma riportata sul cedolono è scritto sul

Vademecum del 5 dicembre


11 Rimborsi spese sul Libro

Unico: vanno sempre iscritti?

Sì. Vanno eseguite le annotazioni relative ai rimborsi

spese anche se esenti fiscalmente e contributivamente.

L’annotazione può prevedere

1- l’indicazione dei soli

importi complessivi specificati,

2- con il sistema del

documento o

3 - riepilogativo piè di lista approntato a parte,

esattamente come ora.


La mancata annotazione di importi

marginali o non ricorrenti potrà non essere di regola

sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere

contributivo e fiscale e con obbligo di dettaglio analitico

delle attività aziendali al riguardo.

http://www.nuovofiscooggi.it/files/GUIDA N5_08.pdf

http://www.eassociati.com/repository/module/Spese_vitto_alloggio_amministratori.pdf -anche per dipendenti
http://www.eassociati.com/repository/module/Spese_vitto_alloggio.pdf -:sun:nello stesso comune

Rimborsi Spese

In più se il posto di lavoro è definitivo si può valutare:
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
Per le indennità di trasferimento e/o di prima sistemazione è previsto un trattamento favorevole.
Esse fruiscono di un abbattimento al 50 per cento della base imponibile, per un importo
complessivo annuo non superiore a:
 1.549,37 euro per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale;
 
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