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Dimissioni lavoratore!

Gio.

Utente
Dal 5 marzo 2008 cambia radicalmente la procedura per le dimissioni del lavoratore.
Sulla gazzetta ufficiale del 19 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero del lavoro, con l’adozione del modulo per le dimissioni volontarie. La legge 188 ha stabilito che la lettera di dimissioni volontarie del lavoratore, pena la sua nullità, va consegnata su appositi moduli individuati dal ministero del lavoro.
I contratti interessati dalle nuove disposizioni sono i seguenti:
• contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata. Comprende non solo gli operai e gli impiegati, ma anche i dirigenti ed i quadri e tutte le tipologie di contratti di breve durata. La norma trova applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro “domestici”. Restano esclusi tutti quei contratti che esulano dal rapporto di lavoro autonomo o subordinato per espressa disposizione di legge, come i tirocinanti formativi, gli stages, a vario titolo effettuati, le borse – lavoro, le prestazioni rese sulla base di mutuo aiuto tra parenti entro il terzo grado in agricoltura o nel settore artigiano per un massimo di novanta giorni l’anno;
• Contatti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.
• Contratti di collaborazione occasionale;
• Contratti di associazione in partecipazione;
• Contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Tale legge è finalizzata ad eliminare la pratica delle “dimissioni in bianco”, fatte sottoscrivere in via preventiva al momento dell’assunzione del lavoratore.
• I moduli saranno diffusi gratuitamente presso le direzioni provinciali del lavoro, gli uffici comunali, i centri per l’impiego, saranno disponibili anche sul sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per il lavoratore, non sarà più possibile esternalizzare le dimissioni volontarie con l’invio al datore di lavoro di una normale lettera.
 
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