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Dichiarazione redditi - Incarico extra autorizzato dipendente pubblico

Buongiorno a tutte e tutti,

sono un dipendente pubblico e il mio datore di lavoro mi ha autorizzato una collaborazione occasionale con una società non governativa Belga. Il compenso lordo è stato di 8000€ e, in quanto non possessore di P.iva, la società, in fase di pagamento ha già trattenuto il 21%. Quindi il compenso reale percepito è stato di circa 6600€.

La mia domanda è: in fase di dichiarazione dei redditi in Italia, dovrò dichiarare 8000 oppure 6600? la quota parte di contributi dovuti viene trattenuta automaticamente dall'agenzia delle entrate? l'IRPEF ha regimi diversi per questo tipo di redditi? Sapete dirmi se devo sapere altro?

grazie in anticipo a chi di voi mi dedicherà il suo tempo :).

Andrea
 
La Sua situazione da contribuente è regolata dal principio della tassazione mondiale, in quanto residente fiscale in Italia, obbligato a dichiarare tutti i redditi prodotti, inclusi quelli di fonte estera.

Ecco come deve essere gestita la dichiarazione di questo reddito da collaborazione occasionale (che rientra nei "Redditi diversi") e le relative implicazioni fiscali:

1. Ammontare da Dichiarare in Italia (Lordo vs. Netto)

Lei deve dichiarare in Italia l'intero compenso lordo percepito, pari a € 8.000, non l'importo netto ricevuto.

• Regola Fiscale: I redditi di fonte estera devono concorrere alla formazione del reddito complessivo in Italia al lordo delle imposte pagate all’estero.

• Gestione della Ritenuta Belga: La ritenuta del 21% (€ 1.680) subita in Belgio è considerata un'imposta estera. Per evitare la doppia imposizione, da contribuente avrà diritto a un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, a condizione che tali imposte siano state pagate a titolo definitivo.

Questo reddito (redditi di lavoro autonomo occasionale) deve essere indicato nel Quadro RL ("Altri redditi", Sezione II) del Modello REDDITI PF.

2. Regime IRPEF e Credito d'Imposta Estero

Questo tipo di reddito è soggetto all'IRPEF ordinaria con le aliquote progressive, sommandosi al reddito da lavoro dipendente pubblico.

• Credito d'Imposta: Lei ha diritto a detrarre dall'imposta lorda italiana una parte delle imposte pagate in Belgio (il 21% trattenuto) come credito d'imposta estero (ai sensi dell'Articolo 165 del TUIR), fino a concorrenza della quota di imposta italiana relativa a tale reddito estero.

• La determinazione di tale credito avviene tramite la compilazione del Quadro CE ("Credito di imposta per redditi prodotti all’estero") presente nel Fascicolo 3 del Modello REDDITI PF.
 
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La Sua situazione da contribuente è regolata dal principio della tassazione mondiale, in quanto residente fiscale in Italia, obbligato a dichiarare tutti i redditi prodotti, inclusi quelli di fonte estera.

Ecco come deve essere gestita la dichiarazione di questo reddito da collaborazione occasionale (che rientra nei "Redditi diversi") e le relative implicazioni fiscali:

1. Ammontare da Dichiarare in Italia (Lordo vs. Netto)

Lei deve dichiarare in Italia l'intero compenso lordo percepito, pari a € 8.000, non l'importo netto ricevuto.

• Regola Fiscale: I redditi di fonte estera devono concorrere alla formazione del reddito complessivo in Italia al lordo delle imposte pagate all’estero.

• Gestione della Ritenuta Belga: La ritenuta del 21% (€ 1.680) subita in Belgio è considerata un'imposta estera. Per evitare la doppia imposizione, da contribuente avrà diritto a un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, a condizione che tali imposte siano state pagate a titolo definitivo.

Questo reddito (redditi di lavoro autonomo occasionale) deve essere indicato nel Quadro RL ("Altri redditi", Sezione II) del Modello REDDITI PF.

2. Regime IRPEF e Credito d'Imposta Estero

Questo tipo di reddito è soggetto all'IRPEF ordinaria con le aliquote progressive, sommandosi al reddito da lavoro dipendente pubblico.

• Credito d'Imposta: Lei ha diritto a detrarre dall'imposta lorda italiana una parte delle imposte pagate in Belgio (il 21% trattenuto) come credito d'imposta estero (ai sensi dell'Articolo 165 del TUIR), fino a concorrenza della quota di imposta italiana relativa a tale reddito estero.

• La determinazione di tale credito avviene tramite la compilazione del Quadro CE ("Credito di imposta per redditi prodotti all’estero") presente nel Fascicolo 3 del Modello REDDITI PF.
Grazie mille per la risposta!
ma a questo punto mi chiedo: la trattenuta del 21% (IVA) operata in Belgio è un’imposta sul reddito oppure no? se così non fosse quindi non potrei detrarla né usarla come credito d’imposta?
grazie in anticipo,
Andrea
 
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