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Dichiarazione redditi - Incarico extra autorizzato dipendente pubblico

Buongiorno a tutte e tutti,

sono un dipendente pubblico e il mio datore di lavoro mi ha autorizzato una collaborazione occasionale con una società non governativa Belga. Il compenso lordo è stato di 8000€ e, in quanto non possessore di P.iva, la società, in fase di pagamento ha già trattenuto il 21%. Quindi il compenso reale percepito è stato di circa 6600€.

La mia domanda è: in fase di dichiarazione dei redditi in Italia, dovrò dichiarare 8000 oppure 6600? la quota parte di contributi dovuti viene trattenuta automaticamente dall'agenzia delle entrate? l'IRPEF ha regimi diversi per questo tipo di redditi? Sapete dirmi se devo sapere altro?

grazie in anticipo a chi di voi mi dedicherà il suo tempo :).

Andrea
 
La Sua situazione da contribuente è regolata dal principio della tassazione mondiale, in quanto residente fiscale in Italia, obbligato a dichiarare tutti i redditi prodotti, inclusi quelli di fonte estera.

Ecco come deve essere gestita la dichiarazione di questo reddito da collaborazione occasionale (che rientra nei "Redditi diversi") e le relative implicazioni fiscali:

1. Ammontare da Dichiarare in Italia (Lordo vs. Netto)

Lei deve dichiarare in Italia l'intero compenso lordo percepito, pari a € 8.000, non l'importo netto ricevuto.

• Regola Fiscale: I redditi di fonte estera devono concorrere alla formazione del reddito complessivo in Italia al lordo delle imposte pagate all’estero.

• Gestione della Ritenuta Belga: La ritenuta del 21% (€ 1.680) subita in Belgio è considerata un'imposta estera. Per evitare la doppia imposizione, da contribuente avrà diritto a un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, a condizione che tali imposte siano state pagate a titolo definitivo.

Questo reddito (redditi di lavoro autonomo occasionale) deve essere indicato nel Quadro RL ("Altri redditi", Sezione II) del Modello REDDITI PF.

2. Regime IRPEF e Credito d'Imposta Estero

Questo tipo di reddito è soggetto all'IRPEF ordinaria con le aliquote progressive, sommandosi al reddito da lavoro dipendente pubblico.

• Credito d'Imposta: Lei ha diritto a detrarre dall'imposta lorda italiana una parte delle imposte pagate in Belgio (il 21% trattenuto) come credito d'imposta estero (ai sensi dell'Articolo 165 del TUIR), fino a concorrenza della quota di imposta italiana relativa a tale reddito estero.

• La determinazione di tale credito avviene tramite la compilazione del Quadro CE ("Credito di imposta per redditi prodotti all’estero") presente nel Fascicolo 3 del Modello REDDITI PF.
 
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La Sua situazione da contribuente è regolata dal principio della tassazione mondiale, in quanto residente fiscale in Italia, obbligato a dichiarare tutti i redditi prodotti, inclusi quelli di fonte estera.

Ecco come deve essere gestita la dichiarazione di questo reddito da collaborazione occasionale (che rientra nei "Redditi diversi") e le relative implicazioni fiscali:

1. Ammontare da Dichiarare in Italia (Lordo vs. Netto)

Lei deve dichiarare in Italia l'intero compenso lordo percepito, pari a € 8.000, non l'importo netto ricevuto.

• Regola Fiscale: I redditi di fonte estera devono concorrere alla formazione del reddito complessivo in Italia al lordo delle imposte pagate all’estero.

• Gestione della Ritenuta Belga: La ritenuta del 21% (€ 1.680) subita in Belgio è considerata un'imposta estera. Per evitare la doppia imposizione, da contribuente avrà diritto a un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, a condizione che tali imposte siano state pagate a titolo definitivo.

Questo reddito (redditi di lavoro autonomo occasionale) deve essere indicato nel Quadro RL ("Altri redditi", Sezione II) del Modello REDDITI PF.

2. Regime IRPEF e Credito d'Imposta Estero

Questo tipo di reddito è soggetto all'IRPEF ordinaria con le aliquote progressive, sommandosi al reddito da lavoro dipendente pubblico.

• Credito d'Imposta: Lei ha diritto a detrarre dall'imposta lorda italiana una parte delle imposte pagate in Belgio (il 21% trattenuto) come credito d'imposta estero (ai sensi dell'Articolo 165 del TUIR), fino a concorrenza della quota di imposta italiana relativa a tale reddito estero.

• La determinazione di tale credito avviene tramite la compilazione del Quadro CE ("Credito di imposta per redditi prodotti all’estero") presente nel Fascicolo 3 del Modello REDDITI PF.
Grazie mille per la risposta!
ma a questo punto mi chiedo: la trattenuta del 21% (IVA) operata in Belgio è un’imposta sul reddito oppure no? se così non fosse quindi non potrei detrarla né usarla come credito d’imposta?
grazie in anticipo,
Andrea
 
Verifichi la denominazione attribuita alla ritenuta operata dal committente belga. Difficile che si tratti di imposta sul valore aggiunto (IVA - in Belgio TVA/BTW). Molto più probabile si tratta di ritenuta sul reddito, anche se l'aliquota del 21% è abbastanza singolare (l'articolo 14 della convenzione Italia Belgio prevede che le prestazioni professionali siano tassate nel paese di residenza del prestatore, quindi in Italia nel suo caso).
In particolare, l'Iva è un'imposta dettata dalla normativa europea. Perciò le regole fondamentali valgono per tutti gli stati europei. Per una fattispecie simile alla sua, in Italia il comportamento è dettato dall'articolo 17 comma 3 del Dpr 633/72, laddove il committente dovrà emettere autofattura da regolarizzare con atto interno. La stessa cosa perciò vale per il committente belga che compirà il proprio atto interno. Non c'è nessuna ragione per la quale l'Iva debba essere addebitata al prestatore del servizio. Proprio per definizione essa va invece a gravare sul consumatore finale. Pertanto si trattasse di iva, con ogni probabilità hanno commesso un errore. Lo comunichi al committente e si faccia rimborsare l'importo trattenuto. Se vuole scriva qui le definizioni riportate sui documenti che le hanno trasmesso.
 
Verifichi la denominazione attribuita alla ritenuta operata dal committente belga. Difficile che si tratti di imposta sul valore aggiunto (IVA - in Belgio TVA/BTW). Molto più probabile si tratta di ritenuta sul reddito, anche se l'aliquota del 21% è abbastanza singolare (l'articolo 14 della convenzione Italia Belgio prevede che le prestazioni professionali siano tassate nel paese di residenza del prestatore, quindi in Italia nel suo caso).
In particolare, l'Iva è un'imposta dettata dalla normativa europea. Perciò le regole fondamentali valgono per tutti gli stati europei. Per una fattispecie simile alla sua, in Italia il comportamento è dettato dall'articolo 17 comma 3 del Dpr 633/72, laddove il committente dovrà emettere autofattura da regolarizzare con atto interno. La stessa cosa perciò vale per il committente belga che compirà il proprio atto interno. Non c'è nessuna ragione per la quale l'Iva debba essere addebitata al prestatore del servizio. Proprio per definizione essa va invece a gravare sul consumatore finale. Pertanto si trattasse di iva, con ogni probabilità hanno commesso un errore. Lo comunichi al committente e si faccia rimborsare l'importo trattenuto. Se vuole scriva qui le definizioni riportate sui documenti che le hanno trasmesso.
Grazie ancora per la Sua risposta. Nel contratto è scritto chiaramente che se io non posso applicare l'iva (e in effetti non posso in quanto dipendente statale senza p.iva), verrà decurtata dal pagamento. Le allego quanto riportato nel contratto.

Budget:

A maximum budget of €8.000 (inclusive of VAT) will be available for these tasks. This sum is inclusive of all expenses.

Please note that if the consultant is not able to issue an invoice with VAT (i.a. is exempt of VAT in the country of operations or shifts VAT to XXXX), XXXX will proceed with withholding a 21% VAT amount from the lump sum in accordance with fiscal legislation in Belgium.

Remuneration and expense coverage

The value of the present contract represents, inclusive of expenses, a lump sum of 8,000 EUR inclusive of VAT and any other taxes payable by the Contractor.
The Contractor is to submit an invoice accompanied with the final deliverables agreed under this contract at the end of the contract period, after which payment will be made by XXXX. The invoice will include a non-zero VAT charge specification or its equivalent or, in accordance with Belgian tax legislation, a sum of 21% of the payable amount will be withheld at payment (1388,43 EUR).

Payments will be made based on invoices that reference this contract and state the correct amount and currency, VAT specification, services provided and details of the service provider (including postal address and complete bank account details).
The contractor is responsible for making any tax and social security payments required by law, and for satisfying the insurance requirements necessitated by this work. The contractor agrees that XXXX does not accept any liability in these matters.
The contractor undertakes to allow inspection and auditing rights to XXXX throughout the duration of the agreement and for seven years after its end date.
The contractor and XXXX affirm that they undertake to respect all the provisions contained in this contract and its annexes.


Nella fattura che ho dovuto compilare c'è, nella parte del "VAT" questa dicitura: "Autoliquidation/VAT reverse charge - Article 196 of Directive 2006/112/EC"

grazie ancora,
Andrea
 
La normativa è stata, a mio sommesso parere, malinterpretata da parte committente. L'articolo 196 della direttiva 2006/112/EC, è universalmente conosciuto come "reverse charge", e trova applicazione solo quando le parti contraenti sono tutte "partite iva", ossia per operazioni B2B. Ma non è questo il vostro caso. Secondo me hanno fatto confusione. L'errore sta nel fatto che il contratto la pone davanti a un aut-aut (o l'uno o l'altro) che non si applica a un privato italiano:

  1. Opzione A (Fattura con IVA): Non può farlo, perché come privato non ha una Partita IVA e non può emettere fattura commerciale con esposta l'IVA.
  2. Opzione B (Ritenuta del 21%): L'azienda belga la chiama "VAT equivalent", ma in realtà la applicano come una sanzione o una ritenuta cautelativa. Il problema è che l'IVA non è una tassa sul reddito, è un'imposta sui consumi. Se loro trattengono il 21%, lo stanno facendo perché il loro sistema contabile "pretende" di vedere un'imposta, ma non è lei il soggetto che deve caricarla.
L'impresa belga sta applicando la normativa belga che prevede che, se un fornitore non fornisce un numero di Partita IVA valido, il committente deve trattenere l'IVA (o una somma equivalente) per tutelarsi con il fisco locale.

Tuttavia, questo viola il principio di non discriminazione UE e la natura della prestazione occasionale:

Se lei fosse un'azienda italiana (B2B), emetterebbe fattura a 8.000 € senza IVA (Reverse Charge). Loro pagherebbero 8.000 € e poi "girerebbero" l'IVA solo virtualmente nei loro registri.

Essendo lei un privato, l'operazione è "Non soggetta a IVA". Il prezzo di 8.000 € dovrebbe essere pagato interamente a lei perché non esiste IVA da applicare.

Come risolverei la situazione

Deve spiegare loro che la clausola che prevede la trattenuta del 21% è inapplicabile per una Persona fisica che non esercita attività economica.

Sosterrei che Il contratto dice che gli 8.000 € sono "inclusive of VAT". Dato che per la legge italiana ed europea (Direttiva 2006/112/EC, Art. 9) la sua prestazione è esclusa dal campo IVA, l'aliquota applicabile è lo 0%. Pertanto, l'importo "comprensivo di IVA" resta 8.000 €. La trattenuta del 21% (1.388,43 €) non ha base legale se il fornitore non è un soggetto IVA, poiché non esiste alcun debito d'imposta verso lo Stato Belga per questa operazione.

Le suggerisco di inviare una Nota di compenso e non una "Invoice" (Fattura), specificando che lei non è una "Taxable person". Se loro insistono, stanno di fatto riducendo il suo compenso netto senza una giustificazione fiscale valida, poiché quei 1.388 € che le tolgono non finiranno mai nel suo cassetto fiscale italiano.
 
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