<HTML>In effetti il discorso sull'imposta di bollo è un po' + complesso:
Con la Circolare 1 Agosto 1973 n. 415755, il Ministero ha evidenziato che l'esenzione dall'imposta di bollo opera anche per le fatture emesse in sospensione d'imposta nei confronti di esportatori abituali a norma dell'articolo 8, lettera c).
Detta interpretazione è stata successivamente confermata con R.M. 22 Luglio 1975, n. 432734 e con R.M. 4 Ottobre 1984, n. 311654.
In dette occasioni il Ministero ha, rispettivamente, precisato che:
1. la non assoggettabilità all'imposta di bollo delle fatture e di altri equivalenti documenti relativi all'esportazione di merci è condizionata dal fatto che gli stessi rechino la precisa indicazione che trattasi di merce destinata all'esportazione;
2. gli acquisti di beni e servizi effettuati in sospensione d'imposta dagli esportatori abituali, non destinati all'esportazione, sono esenti dall'imposta qualora possano essere ritenuti inerenti alla realizzazione dell'esportazione di merci.
Dalle massime precedentemente citate emerge chiaramente che non tutte le operazioni in sospensione d'imposta a norma dell'articolo 8, lettera c) possono beneficiare dell'esenzione da imposta di bollo, restando la stessa circoscritta alle situazioni precedentemente descritte la cui sussistenza dovrà essere supportata da:
a) un esplicito riferimento da parte del cessionario o committente;
b) una espressa indicazione nelle fatture emesse che si tratta di:
* merci destinate all'esportazione
ovvero
* beni e servizi inerenti alla realizzazione di operazioni di esportazioni di merci.
Saluti</HTML>