In caso di morte del contribuente che ha sostenuto la spesa la detrazione è trasferita esclusivamente agli eredi che conservino la detenzione materiale e diretta del bene. Di conseguenza:
•se l’immobile è dato in affitto o comodato a terzi, la detrazione viene persa, in quanto gli eredi proprietari non possono disporre dell’immobile a proprio piacimento;
•se l’immobile è lasciato libero, ossia è un’unità immobiliare a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
•in caso di più eredi, se uno solo abita nell’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, poiché gli altri eredi non ne hanno più la disponibilità;
•in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite che mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede in capo al coniuge, quest’ultimo non può fruire delle residue quote di detrazione (in quanto non erede) nè possono fruirne gli eredi (per es. figli), in quanto non detengono il bene.
indiscutibile?? ora purtroppo non piu'...