Buongiorno a tutti, pongo un quesito:
il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 all'art. 14 recita: nell'art.1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 100 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente " entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".
Il c.1 dell'art. 1 del DPR 23 marzo 1998 nr. 100 recita
" entro il giorno 16 di ciascun mese , il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
Ora tralasciando il periodo a cavallo dell'anno tutte le notizie nonchè circolari dell'Agenzia delle entrate in tema di detrazione IVA in presenza di fatturazione elettronica ci hanno spiegato che una fattura di acquisto del mese di Gennaio pervenuta mediante sistema di interscambio il 5 p.e. del mese di febbraio l'iva della stessa fattura potrà essere messa in detrazione nella liquidazione del mese di Febbraio, in virtù del possesso della stessa.
Tuttavia integrando il D.L 23 ottobre 2018 n. 119 art.14 e l'art. 1 del DPR n. 100 23 marzo 1998 sembra che la detrazione dell'esempio si possa già detrarre nel mese di Gennaio anche se ne siamo entrati in possesso nel mese di Febbraio.
Domando vige sempre la regola dal 01/01/2019 del sezionale diverso?
Cosa ne pensate
Ringrazio anticipatamente
Roberto
il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 all'art. 14 recita: nell'art.1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 100 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente " entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".
Il c.1 dell'art. 1 del DPR 23 marzo 1998 nr. 100 recita
" entro il giorno 16 di ciascun mese , il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
Ora tralasciando il periodo a cavallo dell'anno tutte le notizie nonchè circolari dell'Agenzia delle entrate in tema di detrazione IVA in presenza di fatturazione elettronica ci hanno spiegato che una fattura di acquisto del mese di Gennaio pervenuta mediante sistema di interscambio il 5 p.e. del mese di febbraio l'iva della stessa fattura potrà essere messa in detrazione nella liquidazione del mese di Febbraio, in virtù del possesso della stessa.
Tuttavia integrando il D.L 23 ottobre 2018 n. 119 art.14 e l'art. 1 del DPR n. 100 23 marzo 1998 sembra che la detrazione dell'esempio si possa già detrarre nel mese di Gennaio anche se ne siamo entrati in possesso nel mese di Febbraio.
Domando vige sempre la regola dal 01/01/2019 del sezionale diverso?
Cosa ne pensate
Ringrazio anticipatamente
Roberto