Alla lett. b) dell’art. 15 del TUIR è prevista una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi relativi a mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La casa familiare, come abbiamo visto, costituisce abitazione principale anche per il genitore non assegnatario proprietario dell’immobile, in quanto ivi dimorano i suoi figli; pertanto, tale soggetto potrà detrarre dall’imposta lorda la propria quota di interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto di tale immobile [38]. Come previsto dalla norma, se la casa familiare è stata acquistata accendendo un mutuo cointestato, ciascuno degli intestatari potrà fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Nel caso in cui uno dei due genitori decida di accollarsi per intero il mutuo, questi potrà detrarre tutti gli interessi passivi solo se l’accollo è formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, e le quietanze di pagamento siano integrate dall’intestazione che il pagamento è stato fatto dall’accollante anche per la quota dell’altro [39].
Io avevo trovato questa risposta ma non so se vale sono in caso di separazione (cessazione del matrimonio) o anche per le coppie di fatto