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Detraibilità e deducibilità

Cosimo

Utente
Salve a tutti vorrei porre alla vs. attenzione il seguente quesito:

Dal 27 giugno 2007 è possibile per le imprese detrarre l’IVA sugli autocarri (quelli che rientrano nella “categoria” autovetture). La percentuale stabilita è del 40%. Ma questo vale anche per quelle autocarri/autovetture prese in leasing? E per quali altre spese? Inoltre qual è la deducibilità dei costi? Sempre la stessa percentuale?

Grazie per la vs. cortesia!
 

Contabile

Utente
Riferimento: Detraibilità e deducibilità

Salve a tutti vorrei porre alla vs. attenzione il seguente quesito:

Dal 27 giugno 2007 è possibile per le imprese detrarre l’IVA sugli autocarri (quelli che rientrano nella “categoria” autovetture). La percentuale stabilita è del 40%. Ma questo vale anche per quelle autocarri/autovetture prese in leasing? E per quali altre spese? Inoltre qual è la deducibilità dei costi? Sempre la stessa percentuale?

Grazie per la vs. cortesia!

Sia in caso di acquisto che di leasing finanziario, per le imprese è la seguente:

Se l'utilizzo è esclusivamente effettuato nell'attività propria dell'impresa deducibilità al 100% sia ai fini IVA che di reddito senza limiti di deducibilità.

Se l'utilizzo è da considerarsi di bene strumentale ordinario e non esclusivo (utilizzo sia ai fini di impresa che personale per capirci) deducibilità al 40% sia ai fini IVA che di reddito con limite di deducibilità per l'acquisto dell'autoveicolo a € 18.076,00

Le spese e gli altri componenti negativi di reddito (carburanti, manutenzioni, ammortamento) seguono le stesse percentuali di deducibilità come nei casi esposti.

Se il bene è dato in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del tempo, deducibilità IVA al 40% e reddito al 90%, senza limiti.
 

marto

Utente
Riferimento: Detraibilità e deducibilità

Dal 2003 ammortizzo un automezzo definito in bilancio promiscuo. Secondo la nuova normativa, devo ammortizzare al 40% il costo storico o no? Inoltre questo automezzo "promiscuo" non risulta documentato da nessuna parte che sia usato dai dipendenti ma di chi capita ossia dai titolari. Come mi devo comportare quando ricevo fatture di manutenzione? Grazie a quel santo che mi illuminerà!!!
 

Contabile

Utente
Riferimento: Detraibilità e deducibilità

La "promiscuità" non esiste più. Ormai l'automezzo deve essere classificato o "autocarro" o "autovettura" sulla base della famosa formuletta cheè stata inventata. Dal risultato che ottieni applicando la formula devi considerare la percentuale di deducibilità dei costi.
Sul fatto che da nessuna parte sia documentato chi utilizza tale automezzo farei un pò di attenzione. Voglio dire questo. Vieni accertato e ti viene chiesto chi utilizza l'automezzo. Se rispondi un pò il dipendente un pò i titolari (suppongo si tratti di società) cambia il sistema di tassazione dei costi (fringe benefit). Trovi sul Forum post in merito.
 

Rocco

Utente
Riferimento: Detraibilità e deducibilità

Dal 2003 ammortizzo un automezzo definito in bilancio promiscuo. Secondo la nuova normativa, devo ammortizzare al 40% il costo storico o no? Inoltre questo automezzo "promiscuo" non risulta documentato da nessuna parte che sia usato dai dipendenti ma di chi capita ossia dai titolari. Come mi devo comportare quando ricevo fatture di manutenzione? Grazie a quel santo che mi illuminerà!!!
Innanzitutto bisogna dire che un autoveicolo non si definisce "promiscuo" in bilancio ovvero non è una questione civilistica ma una questione fiscale.
L'art. 164 TUIR, infatti, stabilisce la % di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati nell'attività di impresa o nell'esercizio di arti e professioni.
Ora circa la presunzione di "promiscuità" se un autoveicolo immatricolato come autovettura è usato dall'imprenditore nell'attività d'impresa e quest'ultima può essere esercitata anche senza l'utilizzo di tale autoveicolo il fisco presume a priori che l'uso è promiscuo, vale a dire che l'autoveicolo viene utilizzato in parte nell'attività e in parte per usi privati.Tale presunzione è assoluta nel senso che il fisco non ammette la prova contraria. Addirittura anche per gli automezzi (ad es. autocarri) è stata introdotta una presunzione di promiscuità che si può superare attraverso il rispetto di determinati parametri introdotti dal DL 223/06.
Di qui la parziale deducibilità dei costi; in pratica si può dedurre solo quella parte di costo relativa all'uso aziendale rendendo indeducibile l'uso provato.
Venendo al caso specifico, per l' autovettura impiegata nell'attività d'impresa i costi sono deducibili nella misura del 40%. Per ammortamenti e canoni di leasing bisogna tenere in considerazione anche il limite di valore fiscalmente riconosciuto pari a 18.075,99 euro. Se l'autovettura è assegnata in uso promiscuo al dipendente (ma l'assegnazione dell'auto deve risultare dalla lettera di assunzione del dipendente) i costi sono deducibili nella misura del 90% senza alcuna limitazione.
Questo significa che in bilancio imputerai i costi normalmente mentre quando andrai a compilare UNICO effettuerai le riprese fiscali in base alle regole di cui sopra.
Saluti.
 
Ultima modifica:

Maghiaria

Utente
Riferimento: Detraibilità e deducibilità

Grazie per le informazioni, ma il mio commercialista non è daccordo, sapresti indicarmi le normative di riferimento da farle vedere? Grazie
 

Contabile

Utente
Riferimento: Detraibilità e deducibilità

Non è d'accordo su cosa? In edicola vi è un opuscolo edito dal SOle 24 dal titolo AUTO & FISCO aggiornato con le ultime disposizioni in merito alla deducibilità e detraibilità costi ed Iva sulle autovetture.

Anche sulla home page del sito di Fisco & Tasse trovi i riferimenti normativi in merito ed articoli che spiegano le nuove norme.
 

Cosimo

Utente
Riferimento: Detraibilità e deducibilità

Dal 27 giugno 2007 è possibile per le imprese detrarre l’IVA sugli autocarri (quelli che rientrano nella “categoria” autovetture). La percentuale stabilita è del 40%. In questa discussione si è detto che tutto ciò vale anche per le auto in leasing? Nel mio caso si tratta di un autocarro/auto presa in leasing da più di un anno, adesso per applicare le nuove regole bisogna prendere in considerazione la data di fatturazione dei canoni di leasing. Cioè data fattura deve coincidere con il 27 giugno?

Grazie per la vs. cortesia!
 

Rocco

Utente
Riferimento: Detraibilità e deducibilità

Dal 27 giugno 2007 è possibile per le imprese detrarre l’IVA sugli autocarri (quelli che rientrano nella “categoria” autovetture). La percentuale stabilita è del 40%. In questa discussione si è detto che tutto ciò vale anche per le auto in leasing? Nel mio caso si tratta di un autocarro/auto presa in leasing da più di un anno, adesso per applicare le nuove regole bisogna prendere in considerazione la data di fatturazione dei canoni di leasing. Cioè data fattura deve coincidere con il 27 giugno?

Grazie per la vs. cortesia!
La detraibilità dell'IVA al 40% si applica a partire dal 27/06/2007, come giustamente detto. E' ovvio che deve trattarsi di documenti recanti data pari o successiva al 27/06/2007. Per il periodo 14/09/2006-26/06/2007 l'IVA è detraibile in base all'utilizzo dell'autovettura nell'ambito dell'attività.
Saluti.
 

natalia

Utente
Riferimento: Detraibilità e deducibilità

Buongiorno, stavo leggendo la discussione e volevo dire questo che in effetti la normativa è confusa ....
Tuttavia se l'autocarro è strumentale all'impresa e viene acquistato nell'esercizio dell'impresa è deducibile...e vi dico perchè(secondo me):
l'art 19 bis si applica solo ai beni ad uso promiscuo ovvero quelli indicati nella lett.e della tabella B.
Poi credo nella valutare la strumentalità si parla della circolare ministeriale n 48/e del 1998....tuttavia credo si tratti di circolare che ha valore solo interpretativo e non ha forza di legge!
Se erro ditemi pure questo era la mia conclusione e anch'io rimango con i miei dubbi.
Varrebbe invere la formuletta sull'autocarro di Bersani quando vi è la possibilità che si trasportino anche persone.
Natalia
 
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