a mio parere no, in quanto nn lo puoi fare... nn è che puoi dire.. ah ma me l'ha detto lui, il consulente sei tu... le norme le devi sapere tu,
tale cosa è stabilita dal dlgs 472/97.
ti allego un articolo:
"La disciplina delle sanzioni amministrative, stabilita dal D.Lgs. n. 472/1997, ha introdotto molteplici fattispecie in presenza delle quali il professionista che esercita una attività di consulenza in materia fiscale può subire l’irrogazione di sanzioni con riferimento a violazioni di obblighi tributari relativi alla sfera giuridica del contribuente/ cliente.
Principio fondante del decreto n. 472/97 è infatti, quello – di matrice penalistica – della generalizzazione della responsabilità personale per le sanzioni tributarie:
“la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere laviolazione”.
Laddove il precedente ordinamento addossava in ogni caso al contribuente (rectius:soggetto passivo d’imposta) la responsabilità per le violazioni delle norme tributarie, la normativa del 1997 individua invece, quale centro d’imputazione delle sanzioni, la persona fisica effettivamente responsabile del comportamento trasgressivo.
La norma ha portato inoltre con sé la conseguenza, di assoluto rilievo, che a carico dei professionisti-consulenti viene posto il rischio di dover rispondere personalmente e patrimonialmente per gli illeciti tributari commessi in attività svolte per conto del cliente (persona fisica, società o altro ente): e ciò sia nei casi di errori ed omissioni ignoti al cliente, sia in caso di vera e propria compartecipazione nell’ideazione e realizzazione di condotte fiscali fraudolente.
Secondo tale disciplina la responsabilità del professionista è configurabile sulla base dei seguenti principi:
a) il “principio di colpevolezza”, secondo il quale ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, dolosa o colposa: sicché il professionista, per subire l’imputazione di sanzioni tributarie, deve aver commesso la relativa violazione quantomeno con colpa. A corollario di tale principio il legislatore richiama espressamente una regola corrispondente a quella dell’art. 2236 del Codice Civile, specificando che le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
La limitazione della responsabilità presuppone la condizione di particolare complessità delle problematiche oggetto dell’incarico, in mancanza della quale – in specie, nel compimento di attività di carattere esecutivo che non comportino particolari difficoltà interpretative – essa non opera, ed il professionista può essere chiamato a rispondere anche a titolo di colpa lieve;
b) il principio dell’esenzione da responsabilità in presenza di “cause di non punibilità”.
In proposito, di particolare interesse per il professionista è l’esimente che sorge allorché la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali essa si riferisce, nonché da “indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”;
c) il principio del concorso di persone nell’illecito tributario, che rende la sanzione applicabile a ciascuno dei soggetti che abbiano concorso ad una medesima violazione (sebbene subordinatamente alla condizione – di natura spiccatamente penalistica – della presenza di un elemento soggettivo, consistente nella piena consapevolezza dell’agente di contribuire, con la propria partecipazione, alla realizzazione di un illecito);
d) il principio della punibilità dell’ “autore mediato”, identificabile nel soggetto che – oltre al caso sostanzialmente teorico della violenza o minaccia – determina la commissione di una violazione tributaria inducendo altri in errore incolpevole: e si vede bene come questa fattispecie potrebbe tornare applicabile al professionista che – con dolo o colpa, grave o lieve a seconda della complessità del caso – “induca in errore” un proprio assistito sulla base di una consulenza erronea;
e) il principio per cui chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi si presume autore della violazione fino a prova contraria: sicché, ammettendosi tale facoltà di prova, si consente al contribuente di dimostrare che la competenza inerente al compimento dell’attività illegittima non gli apparteneva (ed apparteneva, ad esempio, al consulente).
Peraltro, un considerevole impatto è stato di recente prodotto dall’art. 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, con il quale il legislatore è intervenuto su uno dei capisaldi della riforma del 1997.
La norma ha segnato una (almeno parziale, come si vedrà) inversione di rotta, statuendo che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”: un ritorno, insomma, al principio di responsabilità esclusiva dell’ente, rafforzato dalla ulteriore disposizione in base alla quale, nei confronti degli enti interessati all’applicazione della novella, le regole di cui al D.Lgs. n. 472/1997 si applicano “in quanto compatibili”.
Va sottolineato che l’innovazione è riferita esclusivamente a “società o enti con personalità giuridica”. Per le violazioni a questi soggetti riferibili, il tenore letterale della norma (della sanzione risponde “esclusivamente” la persona giuridica), induce a ritenere che la responsabilità del consulente ai fini sanzionatori debba in ogni
caso essere esclusa (si veda in questo senso la circolare della Fondazione, documento n. 3 del 23 gennaio 2003).
Nulla è cambiato invece per le violazioni commesse da tutti i restanti soggetti (persone fisiche, società ed enti senza personalità giuridica). In questi casi mantiene pieno vigore il principio della responsabilità personale dell’autore materiale della violazione (ed, infatti, la norma che lo sancisce non ha formato oggetto di abrogazione da parte del D.L. n. 369/2003), restando possibile il coinvolgimento dei consulenti,
sulla base dei principi sopra richiamati."
dalla circolare fondazione pacioli n. 16 22/06/2004
http://www.fondazionelucapacioli.it/download/DOC_2004_16_Responsabilita_%20profess.pdf