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detraibilità costi vestiti

Salve a tutti,

...questa discussione sulla detraibilità dei vestiti è interessante, in effetti, quello che dici tu Alberto, sul principio dell'inerenza è vero a fini giustificativi ma vorrei saperne di più sul piano normativo, perchè allora mi chiedo:

Come mai un agente di commercio che quando viaggia trita vestiti che è un piacere (dunque ha un costo per usura d'utilizzo) non può detrarsi un vestito e poi però può detrarsi le spese di un fuoristrada BMW X5 immatricolata come autocarro?

...eh?

Saluti, Marco.
 
Scusate se mi intrometto nella vostra interessante discussione,ma vorrei anch'io dire una cosa.
Alberto dice che anche se fai firmare qualcosa al cliente in base al quale si assume la responsabilità di quello che mi chiede di fare, non sei comunque tutelato, in quanto se il commercialista conosce la normativa, certi errori grossolani non può farli.
Non è che non sia d'accordo, ma mi chiedo : l'esistenza di tale dichiarazione di responsabilità non permette al commercialista sanzionato in solido col contribuente di rivalersi su di lui per le sanzioni ? A mio parere sì.

Grazie e scusate l'intromissione
 
a mio parere no, in quanto nn lo puoi fare... nn è che puoi dire.. ah ma me l'ha detto lui, il consulente sei tu... le norme le devi sapere tu,
tale cosa è stabilita dal dlgs 472/97.

ti allego un articolo:

"La disciplina delle sanzioni amministrative, stabilita dal D.Lgs. n. 472/1997, ha introdotto molteplici fattispecie in presenza delle quali il professionista che esercita una attività di consulenza in materia fiscale può subire l’irrogazione di sanzioni con riferimento a violazioni di obblighi tributari relativi alla sfera giuridica del contribuente/ cliente.
Principio fondante del decreto n. 472/97 è infatti, quello – di matrice penalistica – della generalizzazione della responsabilità personale per le sanzioni tributarie:
“la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere laviolazione”.
Laddove il precedente ordinamento addossava in ogni caso al contribuente (rectius:soggetto passivo d’imposta) la responsabilità per le violazioni delle norme tributarie, la normativa del 1997 individua invece, quale centro d’imputazione delle sanzioni, la persona fisica effettivamente responsabile del comportamento trasgressivo.
La norma ha portato inoltre con sé la conseguenza, di assoluto rilievo, che a carico dei professionisti-consulenti viene posto il rischio di dover rispondere personalmente e patrimonialmente per gli illeciti tributari commessi in attività svolte per conto del cliente (persona fisica, società o altro ente): e ciò sia nei casi di errori ed omissioni ignoti al cliente, sia in caso di vera e propria compartecipazione nell’ideazione e realizzazione di condotte fiscali fraudolente.
Secondo tale disciplina la responsabilità del professionista è configurabile sulla base dei seguenti principi:
a) il “principio di colpevolezza”, secondo il quale ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, dolosa o colposa: sicché il professionista, per subire l’imputazione di sanzioni tributarie, deve aver commesso la relativa violazione quantomeno con colpa. A corollario di tale principio il legislatore richiama espressamente una regola corrispondente a quella dell’art. 2236 del Codice Civile, specificando che le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

La limitazione della responsabilità presuppone la condizione di particolare complessità delle problematiche oggetto dell’incarico, in mancanza della quale – in specie, nel compimento di attività di carattere esecutivo che non comportino particolari difficoltà interpretative – essa non opera, ed il professionista può essere chiamato a rispondere anche a titolo di colpa lieve;
b) il principio dell’esenzione da responsabilità in presenza di “cause di non punibilità”.
In proposito, di particolare interesse per il professionista è l’esimente che sorge allorché la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali essa si riferisce, nonché da “indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”;
c) il principio del concorso di persone nell’illecito tributario, che rende la sanzione applicabile a ciascuno dei soggetti che abbiano concorso ad una medesima violazione (sebbene subordinatamente alla condizione – di natura spiccatamente penalistica – della presenza di un elemento soggettivo, consistente nella piena consapevolezza dell’agente di contribuire, con la propria partecipazione, alla realizzazione di un illecito);
d) il principio della punibilità dell’ “autore mediato”, identificabile nel soggetto che – oltre al caso sostanzialmente teorico della violenza o minaccia – determina la commissione di una violazione tributaria inducendo altri in errore incolpevole: e si vede bene come questa fattispecie potrebbe tornare applicabile al professionista che – con dolo o colpa, grave o lieve a seconda della complessità del caso – “induca in errore” un proprio assistito sulla base di una consulenza erronea;
e) il principio per cui chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi si presume autore della violazione fino a prova contraria: sicché, ammettendosi tale facoltà di prova, si consente al contribuente di dimostrare che la competenza inerente al compimento dell’attività illegittima non gli apparteneva (ed apparteneva, ad esempio, al consulente).
Peraltro, un considerevole impatto è stato di recente prodotto dall’art. 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, con il quale il legislatore è intervenuto su uno dei capisaldi della riforma del 1997.
La norma ha segnato una (almeno parziale, come si vedrà) inversione di rotta, statuendo che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”: un ritorno, insomma, al principio di responsabilità esclusiva dell’ente, rafforzato dalla ulteriore disposizione in base alla quale, nei confronti degli enti interessati all’applicazione della novella, le regole di cui al D.Lgs. n. 472/1997 si applicano “in quanto compatibili”.
Va sottolineato che l’innovazione è riferita esclusivamente a “società o enti con personalità giuridica”. Per le violazioni a questi soggetti riferibili, il tenore letterale della norma (della sanzione risponde “esclusivamente” la persona giuridica), induce a ritenere che la responsabilità del consulente ai fini sanzionatori debba in ogni
caso essere esclusa (si veda in questo senso la circolare della Fondazione, documento n. 3 del 23 gennaio 2003).
Nulla è cambiato invece per le violazioni commesse da tutti i restanti soggetti (persone fisiche, società ed enti senza personalità giuridica). In questi casi mantiene pieno vigore il principio della responsabilità personale dell’autore materiale della violazione (ed, infatti, la norma che lo sancisce non ha formato oggetto di abrogazione da parte del D.L. n. 369/2003), restando possibile il coinvolgimento dei consulenti,
sulla base dei principi sopra richiamati."

dalla circolare fondazione pacioli n. 16 22/06/2004

http://www.fondazionelucapacioli.it/download/DOC_2004_16_Responsabilita_%20profess.pdf
 
per marco salvatore, nn è vero che l'agente di commercio detrae al 100% detta auto ma nelle forme e modalità, per i costi, previsti dall'art. 164 dpr 917/86 e per l'iva nella misura prevista dall'art. 19 c. 4 dpr 633/72 cosi come esaminato anche in una nota risoluzione 2003 piu volte in questi forum citata (per l'iva si deve stabilire una percentuale di detrazione che tenga conto dell'uso privato di detta auto, se c'è)

questo per quanto riguarda l'autoveicolo.

Se è un autocarro, affinchè avvenga la detrazione in toto di costi ed iva va valutata l'inerenza di detto autocarro all'attività di impresa.

Cmq sia il min finanze che il min. trasporti han dato una bella stretta a dette immatricolazioni.. (vedi le circolari sul sito min trasporti.)

come vedi, nn è tutto oro quello che luccica
 
Grazie Alberto per la delucidazione.
Ma vedo che si tratta di un articolo, cioè una interpretazione, per quanto autorevole.
D'altro canto, in numerose verifiche della GdF cui ho assistito, anche e sopratutto recentemente, i rilievi sono stati contestati esclusivamente alla Società, e al suo rapresentante legale, ma mai al commercialista.
Esiste poi una norma nel D.Lgs. n. 472/97 che specificamente imputa al consulente la resonsabilità ?
 
Mi sà che Alberto è un po' troppo teorico.
Io ti parlo di pratica, se non avessi fatto sottoscrivere quella dichiarazione oggi avrei 2 clienti in meno (mi è successo 2 volte). Sotto il punto di vista meramente deontologico ti do' ragione ma in realtà nel vissuto del rapporto col cliente, dove lui spesso ti identifica come amico dello stato e nemico suo perchè gli neghi una detrazione piuttosto che un'altra, e tutta un'altra cosa. Attenzione ,con questo non voglio dire che appena sono in disaccordo con un cliente gli propongo la dichiarazione, quella è solo l'ultimissima spiaggia dopo aver cercato di fargli capire in tutti i modi che quello è un comportamento scorretto che potrebbe portargli problemi futuri. Nella realtà che ti citavo prima a un collega che fino all'ultimo si è rifiutato di detrarre lavori di ristrutturazione fatti in maniera poco chiara (non sto' qui a dilungarmi) ad una srl , la stessa dopo varie discussioni ha abbandonato il collega ed ora pagherà la parcella a qualcun'altro che sono convinto troverà il modo di sistemare quelle spese di ristrutturazione.
Io invece mi cautelo sottoscrivendo che fino all'ultimo ho consigliato un comportamento diverso (magari faccio una pratica in cui ci allego oltre alla dichiarazione anche le norme trovate sul caso etc.) e poi se mai, e ripeto dopo anni, venisse fuori, e pensa al caso in cui l'amministrazione della società è cambiata come in uno dei miei due casi, almeno puoi provare le tue ragioni.
 
chiaro che è cosi, chiaro che con la fame di lavoro e soldi che gira il cliente si trova sempre qualcuno disposto a "sistemare" la cosa.. chiaro che il cliente la prima cosa che dice alla guardia di finanza è "ah, ma io nn so niente, fa tutto il commercialista, anzi me lo ha detto lui di fare così", chiaro che tu ti sei tutelato con la relazione, chiaro che a te nn è venuto in tasca null'altro che la tua parcella, ma in caso di verifica e e tu chiedi il risarcimento alla tua assicurazione, questa ti risponde: "ma come, sapevi che nn potevi farlo e l'hai fatto? e vuoi che io ti paghi? beh.. pio!"

qui nn si parla di interpretazione difficile di una norma, con prassi sul caso contrastanti, ove ti puoi sbagliare, dove puoi appellarti alla difficile legislatura, ai pareri contrastanti sul caso, ma di casi di dolo volontario...scientemente si è tenuto un comportamento volontariamente scorretto su una norma che piu chiara di cosi nn poteva essere...

se quello ti chiede di detrarre la benzina dell'auto elettrica del figlio dell'amico e ti firma che ci pensa lui un domani in caso di verifica e tu professionista abilitato lo fai.. beh.. nn c'è lettera che tenga ne assicurazione..

una cliente mi chiama una volta e mi dice... ah sa, prenda quella fattura n. del gg.. vado, la prendo e mi dice... ecco.. questa fattura qui, la metta tutta a costo, la spesi tutta...
io la leggo e le chiedo.. si ma scusi, ma cos'è che ha comprato? e lei.. beh.. è un attrezzo da lavoro.. lo spesi tutto.. e io le dico.. ma scusi, supera i 516,00 di valore, nn si può fare.. e lei.. ah ma glielo dico io.. lo faccia senza problemi..
no, le dico.. nn controllano mai, ma se controllassero, le recuperano il costo e a me contestano di aver fatto una cosa del genere..
risposta.. ma come è fiscale..
beh signora, mi paga per fare il mio lavoro.. questo è e questo le dico.. nn si può far altrimenti...
pare abbia capito ed è ancora cliente...

ciao
 
Sono d'accordo con te, spider. In verità, aggiungo, non è tanto che alberto è troppo teorico, quanto che è la norma troppo teorica !!!
Essendo la norma troppo teorica, è soggetta ad interpretazione (una delle quali formulata dalla fondazione pacioli), ma a mio parere, se dimostro che ho avvertito il cliente, non mi si può contestare alcuna responsabilità, se non quella che sfori nel penale (ma ovviamente si parla di altri importi........).
 
Era ovvio che io mi riferivo a norme di interpratazione un po' piu' contrastanti di quella " benzina in auto ellettrica" e poi e vero anche che dipende dal tuo interlocutore, bisogna anche capire chi si ha di fronte, evidentemente la signora a cui si riferiva alberto è una persona con cui si ragiona e devo dire la verita' anche tra i miei clienti il 98% sono cosi' .....ma .....come detto fino alla noia, solo in caso estremo (infatti mi è capitato solo 2 volte in 10 anni) scatta la dichiarazione.
Fammi capire, forse non ti ci sei trovato, ma tu, in un caso del genere e rendendoti conto che la tua posizione, dopo aver fatto di tutto per far comprendere l'irregolarita', potrebbe portare a perdere il cliente .......non cercheresti di correre ai ripari.....se non è cosi' viviamo in due mondi differenti.
 
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