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Definizione condominio sismabonus

rozzatevi

Utente
Salve a tutti,
Non sono sicuro su come inquadrare un intervento sismabonus110 che consiste del rifacimento dei tetti di due fabbricati in aderenza:
3 unità immobiliari, tutte residenziali, cui 2 situate in un fabbricato costruito successivamente a quello individuato con la restante unità. I due fabbricati hanno tecnologie costruttive differenti: uno a telaio in Cls armato, e l'altro in muratura, sono giuntati, dunque non vi è continuità strutturale, e comunicanti con una porta del fabbricato più vecchio che consente l'accesso al vano scala di quello più nuovo.

Impianti: adduzione, scarico, e contatore dell'acqua sono comuni a tutte e tre le UI; impianto elettrico comuni fra l'unità del fabbricato più vecchio e quella del piano primo del fabbricato più recente; riscaldamento indipendenti.

Il fabbricato più vecchio ha accessi indipendenti dalla corte comune ai due fabbricati.

Credo di poter accedere al superecobonus come condominio di 3 UI, ma temo che per quanto riguarda il supersismabonus, non posso considerare le 3 unità, ma solo 2 (quelle dell'edificio più recente) e intervenire quindi solo su una copertura. Ho questo timore per via della definizione di unità strutturale. La domanda dunque è questa: posso accedere al supersismabonus, considerando come facenti parte del condominio (non costituito ufficialmente) due unità strutturali (i due edifici in questione)?

PS. non sono in centro storico e so che devo presentare la Cilas con istanza sismica prima del 25 novembre
 
rozzatevi,
per "condominio" ai fini della detrazione fiscale Superbonus 110%, s'intende ogni edificio al cui interno vi siano almeno due unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà esclusiva di un solo proprietario o di soggetti diversi.

28. Si può applicare la disciplina delle agevolazioni fiscali riferita ai condomìni agli aggregati edilizi interessati dai processi di ricostruzione?
Risposta
Si premette che con l’espressione “aggregato edilizio” si intende un insieme di edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica essendo privi di soluzioni di continuità.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, limitatamente agli interventi antisismici, all'aggregato edilizio è possibile applicare le medesime disposizioni previste per i condomìni in relazione al trattamento delle parti comuni, anche qualora i proprietari delle unità immobiliari che compongono l’aggregato edilizio si costituiscano in consorzio, coerentemente con le previsioni normative specifiche per ciascuno dei territori interessati dai processi di ricostruzione.


Ti consiglio la lettura della Risposta n. 806/2021 a interpello -Agenzia Entrate
 
rozzatevi,
per "condominio" ai fini della detrazione fiscale Superbonus 110%, s'intende ogni edificio al cui interno vi siano almeno due unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà esclusiva di un solo proprietario o di soggetti diversi.

28. Si può applicare la disciplina delle agevolazioni fiscali riferita ai condomìni agli aggregati edilizi interessati dai processi di ricostruzione?
Risposta
Si premette che con l’espressione “aggregato edilizio” si intende un insieme di edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica essendo privi di soluzioni di continuità.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, limitatamente agli interventi antisismici, all'aggregato edilizio è possibile applicare le medesime disposizioni previste per i condomìni in relazione al trattamento delle parti comuni, anche qualora i proprietari delle unità immobiliari che compongono l’aggregato edilizio si costituiscano in consorzio, coerentemente con le previsioni normative specifiche per ciascuno dei territori interessati dai processi di ricostruzione.


Ti consiglio la lettura della Risposta n. 806/2021 a interpello -Agenzia Entrate
Grazie mille per la risposta.
Credo quindi che, anche se comunicanti internamente sia meglio considerare solo l'edificio con le due unità per il sismabonus 110. Se faccio una ricerca per fabbricati sul portale dell AdE i fabbricati sono due tral'altro: quello a due piani e quello di un piano solo.
A questo punto ho dubbi anche sull'ecobonus110 perché ho solo adduzione e scarico di acqua comune (ricordavo male l'impianto elettrico, ognuno ha il proprio), e la normativa parla di edificio; poi ho anche visto le risposte 10 e 23 (mi sembra) del 2022 per più edifici, ma non so se ricado in quella casistica.
 
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