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Deduzione Agenti di commercio

A

alberto

Ospite
"anche l'iva inerente all'auto che sicuramente non utilizzi in modo esclusivo.."

ok, ed infatti per le auto in generale è prevista la presunzione di legge iva det. 10% iva esposta in fattura e costo ded. 50% sui limiti prefissati fiscali.
è quindi previsto per legge l'uso promiscuo

per le auto agenti commercio è si concessa la detrazione totale al 100% dell'iva, ma poi bisogna rispettare anche il disposto dell'art. 19 n. 4 dpr 633/72... iva detraibile per inerenza... e vedi anche la rm. 13/02/2003 n. 34

per i vestiti beh... chiaro, secondo me va visto come "strumento di lavoro": per un operaio la tuta e le scarpe antinfortunistiche son strumenti di lavoro (anche perchè certi capi di abbigliamento son imposti per legge quale la 626), l'abbigliamento del portiere dell'albergo, dei camerieri, i vestiti degli addetti alle pompe funebri.... ecc ecc

certo, uno si può registrare e spesare di tutto... e tutto va bene sinchè qualcun altro non controlla.... e poi carta canta.
magari fare una domanda a titolo di interpello e vedere cosa rispondono.

(scheda cell ricaricabile: a me l'agenzia entrate ha risposto che non son deducibili in quanto in assenza di contratto business non puoi dimostrare l'inerenza del costo. In pratica il fisco le vede come utenze family. Voglio dire, se uno può star sul sicuro, meglio, segue la strada sicura, se uno vuol interpretare a proprio favore le cose, beh alla fine se ne assuma le conseguenze)


ciao..
 
M

Matteo

Ospite
se fai un'interpello sai benissimo quale sarà la risposta dell'ufficio.
per il resto stiamo dicendo le stesse cose
 
A

alberto

Ospite
scusa ma non son d'accordo.
In base all’art.11 dello Statuto, il contribuente, se vi sono “obiettive condizioni di incertezza” circa l’applicazione a casi concreti e personali delle disposizioni tributarie, può inoltrare un quesito sulla
loro corretta interpretazione all’Amministrazione finanziaria, che ha l’obbligo di rispondere entro 120 giorni. In mancanza di una risposta entro questo
termine, si intenderà che l’amministrazione concordi con l’interpretazione prospettata dal contribuente.

quindi faccio l'interpello in quanto non so come comportarmi ne so sul caso come si comporterebbe l'amministrazione finanziaria,
quindi non posso sapere la risposta a priori.

per il resto, io non speserei i vestiti del rappresentante, a meno che non giri con stampato sulla schiena il logo delle ditte per cui lavora...heheheheh

ciao
 
S

spider

Ospite
Infatti, la deduzione di alberto è + che giusta, forse l'unica speranza per dedurre i capi di abbigliamento è quella di stamparci su i dati il logo e i dati della ditta ( è ovviamente una provocazione) ma personalmente non consiglierei mai a un mio cliente una bufala simile certo poi (in caso di controllo) di dover fare un ricorso perso in partenza....
 
M

Matteo

Ospite
il perso in partenza...è una considerazione soggettiva ( è ovviamente una provocazione)
se un giorno tra i tuoi assistiti ti troverai un rappresentante di alta moda ....ti dovrai porre la problematica.
Quanto alla domanda di interpello chiedere al lupo se si possono mangiare gli agnellini mi sembra del tutto inutile ( è ovviamente una provocazione)
 
A

alberto

Ospite
è inutile quando sai che è persa in partenza... quando vuoi detrarti anche la carta igienica.... allora si che è inutile... quando hai un legittimo dubbio non è inutile, quando non sai come applicare la norma tributaria non è inutile... e se uno sapesse sempre come fare e come comportarsi sicuro di esser nel giusto beh, non ci sarebbe contenzioso, non ci sarebbe dottrina ne prassi... sarebbe tutto semplice...... ma sappiam benissimo che cosi non è.

logico che uno il caso se lo pone e lo valuta...
ma nel caso del rappresentante di alta moda non credo vada in giro a fare il "manichino" espositivo.... ma credo che giri con un campionario.. da mostrare...un catalogo e non con mille abiti da indossare per far vedere "come mi sta" ......

fai tu...
ciao
 
M

Matteo

Ospite
a proposito di interpello e di rappresentanti
in verità ho una risposta affermativa dell'ufficio delle entrate ad un quesito fatto nel 2002 sulla possibilità di un rappresentante di dedursi, in certe condizioni, più di automezzo contemporaneamente, nello stesso periodo di imposta.
Credo che ogni caso vada valutato singolarmente rispettando e non eludendo la normativa vigente.
 
A

alberto

Ospite
ed infatti l'art. 164 dpr 917/86 c. 1 lett. b (ex art. 121) limita la deduzione ad una sola auto per gli esercenti arti e professioni, non per gli altri soggetti.

lungi da me poi eludere la normativa vigente, già non dormo di notte per cose mie....
 

IGOR77

Utente
Dobbiamo precisare che l'attività svolta dall'agente di commercio è un'attività di vendita dei prodotti ricevuti in esclusiva dall'azienda mandante a determinati clienti di una determinata zona. L'agente è considerato un professionista che oltre a vendere i prodotti "vende" anche la propria serietà, precisione, correttezza e trasparenza. Pertanto deve presentarsi, nella trattativa di vendita, ai propri clienti in uno stato ed abbigliamento consono alla situazione.
Alcuni studi di psicologia nella ricerca di mercato fatti in America hanno dimostrato che un'agente che si è presentato per una prima volta dai probabili clienti con abbigliamento e stile consono all'occasione, ha ricevuto su un campione di 10 visite: ben 10 visite concesse di cui 3 vendite effettuate, 4 contatti positivi per vendite future e 3 non interessati al prodotto. La stessa persona che si è presentato con abbigliamento non curato e non in stile, per le stesse 10 visite, ha ottenuto solamente 3 visite concesse senza effettuare nessuna vendita e 7 rifiuti senza interpellarlo del prodotto trattato.
Pertanto da questi studi si comprende come la "presenza" di un agente è fondamentale ed importante nella realizzazione della vendita. Quindi la conclusione è che l'abbigliamento di un certo pregio (non la semplice maglieria) che viene utilizzato per l'incontro dei clienti, nelle riunioni e nei meeting è detraibile al 100% sia ai fini IRPEF che IVA. Precisiamo che non esistono leggi che ne vietano la detrazione: vedi Art.19 e successivi del DPR.633 o il Testo Unico Imposte Dirette.
Tale costo è equiparato ai costi relativi all'acquisto dei camici per i farmacisti, la tuta del meccanico, i vestiti delle commesse dei grandi magazzini etc. Importante è l'inerenza all'attività svolta. Per la registrazione e detrazione occorre richiedere la regolare fattura.
 
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