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Rag. Luigi
Ospite
<HTML>La sentenza della Cassazione n. 2979 del 01/03/2002 stabilisce che ai fini dell'I.R.P.E.F., non sono deducibili i costi conseguenti alla "mora debendi" del contribuente nei confronti di terzi (nella specie, spese di giudizio, nonche' rivalutazione monetaria ed interessi corrisposti a lavoratori dipendenti in
esito a controversia di lavoro), atteso che l'art. 75, quinto comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce, ai fini della deducibilita' dei costi, rileva il requisito dell'inerenza "ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito", mentre la "mora debendi" non costituisce un costo da cui derivi un ricavo.
Ad un mio cliente sono state richieste spese legali per il recupero di un credito da parte di un suo fornitore. In base alla sentenza citata queste spese non possono essere dedotte dal reddito d'impresa. Colleghi, qualcuno ha avuto un caso simile? Come si è comportato?</HTML>
esito a controversia di lavoro), atteso che l'art. 75, quinto comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce, ai fini della deducibilita' dei costi, rileva il requisito dell'inerenza "ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito", mentre la "mora debendi" non costituisce un costo da cui derivi un ricavo.
Ad un mio cliente sono state richieste spese legali per il recupero di un credito da parte di un suo fornitore. In base alla sentenza citata queste spese non possono essere dedotte dal reddito d'impresa. Colleghi, qualcuno ha avuto un caso simile? Come si è comportato?</HTML>