A
alberto
Ospite
Il comodato, come si ricava dall’articolo 1803 C.C., è un contratto essenzialmente gratuito,mancando, per definizione, il corrispettivo.
In altri termini, il comodante non può pretendere alcuna controprestazione, altrimenti configurandosi un contratto di locazione, anziché di comodato.
Occorre, comunque, evidenziare quanto segue:
- il carattere “essenzialmente gratuito” non contrasta con la dazione di un modesto contributo pecuniario spontaneamente corrisposto dal comodatario (C.C. 16.11.1994/9694);
- è possibile apporre al contratto, senza snaturarne il contenuto, una clausola modale che preveda, a carico del comodatario, il versamento di una somma periodica a titolo di rimborso delle spese condominiali (Cassazione Civile, sentenze nn. 3021/2001 e 4976/1997), purché l’entità della somma non sia tale da costituire una vera e propria controprestazione.
Nella fattispecie oggetto del quesito, così come rappresentata, si può osservare quanto segue:
- le previsioni da inserire nel contratto sembrano configurare una vera e propria controprestazione;
- la somma, modesta, dovrebbe poi essere corrisposta a titolo di rimborso e non mediante “accolli” di debito;
- nel caso prospettato, comunque, pur trasformando gli accolli in somme da rimborsare, si configurerebbe, di fatto, una vera e propria controprestazione, così realizzandosi un contratto di locazione.
ti consiglio di sistemare la situazione con un regolare contratto di affitto.
In altri termini, il comodante non può pretendere alcuna controprestazione, altrimenti configurandosi un contratto di locazione, anziché di comodato.
Occorre, comunque, evidenziare quanto segue:
- il carattere “essenzialmente gratuito” non contrasta con la dazione di un modesto contributo pecuniario spontaneamente corrisposto dal comodatario (C.C. 16.11.1994/9694);
- è possibile apporre al contratto, senza snaturarne il contenuto, una clausola modale che preveda, a carico del comodatario, il versamento di una somma periodica a titolo di rimborso delle spese condominiali (Cassazione Civile, sentenze nn. 3021/2001 e 4976/1997), purché l’entità della somma non sia tale da costituire una vera e propria controprestazione.
Nella fattispecie oggetto del quesito, così come rappresentata, si può osservare quanto segue:
- le previsioni da inserire nel contratto sembrano configurare una vera e propria controprestazione;
- la somma, modesta, dovrebbe poi essere corrisposta a titolo di rimborso e non mediante “accolli” di debito;
- nel caso prospettato, comunque, pur trasformando gli accolli in somme da rimborsare, si configurerebbe, di fatto, una vera e propria controprestazione, così realizzandosi un contratto di locazione.
ti consiglio di sistemare la situazione con un regolare contratto di affitto.