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deducibilità nota spese a lavoratore autonomo

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nicola

Ospite
<HTML>Un lavoratore autonomo effettua manutenzioni presso terzi per conto di una società. La società sostiene delle spese di trasferta (spese viaggio e vitto) che paga direttamente (non sono addebitate in fattura dal lavoratore autonomo). Queste spese sono deducibili se vengono contabilizzate sotto forma di nota spese?
N.B.:Bisogna tenere presente che se le spese fossero anticipate dal lavoratore autonomo ed addebitate in fattura sarebbero deducibili</HTML>
 
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Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>RIMBORSI SPESE: TRATTAMENTO FISCALE PREVISTO PER I PROFESSIONISTI

I soggetti ai quali si fa riferimento sono i lavoratori autonomi disciplinati dall’articolo 49, comma 1, DPR n. 917/86, in pratica per tutti quei professionisti muniti di partita IVA.
Per questi professionisti è necessario distinguere tra:
- rimborsi sostenuti in nome e per conto del cliente (rimborsi veri e propri);
- rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico (rimborsi assimilati ai compensi).

A) RIMBORSI VERI E PROPRI

Si tratta di quelle spese che sono anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente nello svolgimento nello svolgimento di uno specifico incarico. Per il professionista, tali spese costituiscono l’oggetto della sua prestazione e non il mezzo per svolgerla.

Esempio: imposte pagate dal commercialista per conto del cliente, bolli e diritti di cancelleria anticipate da un avvocato.

I rimborsi spese del tipo sopra indicato, purché regolarmente documentati:
1. non concorrono a formare la base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15, n. 3) DPR 633/72; le fatture e le ricevute devono essere cointestate al cliente e al professionista;
2. non costituiscono compensi per il professionista e, dunque, non sono soggetti a ritenuta alla fonte.

I rimborsi forfetari, senza alcun riferimento a documenti giustificativi, sono sempre imponibili: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno sempre imponibili l’indennità chilometrica corrisposta, le spese di soggiorno, di viaggio che il professionista registrerà nella propria contabilità e che non potrà farsi rimborsare in franchigia fiscale dal cliente.

B) RIMBORSI ASSIMILATI AI COMPENSI

I rimborsi che il cliente riconosce al professionista per le spese sostenute da quest’ultimo per lo svolgimento dell’incarico, costituiscono proventi imponibili sia ai fini IVA sia ai fini reddituali.
E’ il caso delle spese di viaggio, vitto e alloggio che il professionista sostiene che lo svolgimento dell’incarico. Le motivazioni di tale disciplina risiede nel fatto che il rimborso di queste spese non è altro che una modo di determinazione del compenso.
Le spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, in seguito rimborsate, sono in ogni modo inerenti all’esercizio della professione ed ad esse è riconosciuta la deducibilità ai fini della determinazione del reddito professionale.
Se questa fosse la disciplina, in realtà non si porrebbe alcun problema perché ci sarebbe una sostanziale neutralità nel trattamento dei rimborsi.
Il problema nasce, invece, dalla limitazione alla deducibilità delle spese relative ad alberghi, ristoranti sancita dall’articolo 50, comma cinque, del TUIR o dalla limitazione connessa al caso in cui il professionista adotti un regime forfetario di determinazione del reddito.
In tal caso alcune spese per le quali è negata o limitata la deducibilità, costituiscono invece compenso, infatti il professionista potrà dedurre tali spese dal proprio reddito secondo le disposizioni dell’articolo 50 del TUIR.</HTML>
 
F

Fabiana

Ospite
Commento personale xCattivelli

<HTML>Fortunata il/la ragazzo/a che lavora nel suo ufficio non è facile trovare persone tanto preparate quanto disponibili come Lei.
Il mio non lo è.
Spero di apprendere ancora molto da Lei su questo utilissimo sito.
Fabiana.</HTML>
 
A

Angela V.

Ospite
RE: Commento personale xCattivelli

<HTML>Condivido pienamente quello che dice Fabiana.</HTML>
 
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