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Deducibilità costi seconda sede professionista in regime dei minimi

Salve, sono un novizio consulente tributario appena iscritto al forum ma da sempre leggo con interesse le Vs.discussioni.
Ho un quesito da porvi.
Un cliente amico "Designer", quindi professionista non iscritto ad albo operante nel regime dei minimi, dopo continue trasferte a Milano per lavoro ha deciso per convenienza di prendere in fitto un' abitazione in condivisione ed un'ufficio.
La sede della sua attività registrata all'ADE è Salerno e non può eliminarla perchè continua ad averne bisogno facendo la spola tra Nord e Sud.
Per portare in deduzione i costi relativi al nuovo ufficio di Milano (affitto ed utenze varie) avevo pensato di registrare presso l'Ade l'apertura di una succursale. Per quanto riguarda invece i costi relativi all'abitazione in Milano secondo voi possono essere portati in deduzione come costi per trasferte? E se sì, per un importo totale massimo corrispondente al 2% dei ricavi?
Vi prego di dirmi se siete d'accordo con me o pensate che si possano dedurre tali costi in diverso modo...
Grazie, saluti, Luca.
 

guido1964

Utente
Riferimento: Deducibilità costi seconda sede professionista in regime dei minimi

Le spese per vitto e alloggio possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato sempreché "la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi".
 
Riferimento: Deducibilità costi seconda sede professionista in regime dei minimi

Salve, sono un novizio consulente tributario appena iscritto al forum ma da sempre leggo con interesse le Vs.discussioni.
Ho un quesito da porvi.
Un cliente amico "Designer", quindi professionista non iscritto ad albo operante nel regime dei minimi, dopo continue trasferte a Milano per lavoro ha deciso per convenienza di prendere in fitto un' abitazione in condivisione ed un'ufficio.
La sede della sua attività registrata all'ADE è Salerno e non può eliminarla perchè continua ad averne bisogno facendo la spola tra Nord e Sud.
Per portare in deduzione i costi relativi al nuovo ufficio di Milano (affitto ed utenze varie) avevo pensato di registrare presso l'Ade l'apertura di una succursale. Per quanto riguarda invece i costi relativi all'abitazione in Milano secondo voi possono essere portati in deduzione come costi per trasferte? E se sì, per un importo totale massimo corrispondente al 2% dei ricavi?
Vi prego di dirmi se siete d'accordo con me o pensate che si possano dedurre tali costi in diverso modo...
Grazie, saluti, Luca.
Allora... prima di tutto devi fare attenzione all'affitto dello studio di Milano... i canoni concorrono al limite triennale dei 15.000,00 degli acquisti dei cespiti ammortizzabili....potrebbe uscire dal regime dei minimi...

L'affitto dell'abitazione non può essere dedotta.
 
Riferimento: Deducibilità costi seconda sede professionista in regime dei minimi

Allora... prima di tutto devi fare attenzione all'affitto dello studio di Milano... i canoni concorrono al limite triennale dei 15.000,00 degli acquisti dei cespiti ammortizzabili....potrebbe uscire dal regime dei minimi...

L'affitto dell'abitazione non può essere dedotta.
Grazie Aurora, ma per quale motivo i canoni di locazione dovrebbero essere considerati alla pari dell'acquisto di cespiti ammortizzabili?
 
Riferimento: Deducibilità costi seconda sede professionista in regime dei minimi

scusami Aurora non riesco a trovare nessun passaggio legislativo dove venga specificato che i canoni di locazione facciano cumulo per il limite dei 15000 € per i beni strumentali di un soggetto "minimo". Per favore potresti indicarmi dove trovare q.cosa?
Grazie :)
 
Riferimento: Deducibilità costi seconda sede professionista in regime dei minimi

scusami Aurora non riesco a trovare nessun passaggio legislativo dove venga specificato che i canoni di locazione facciano cumulo per il limite dei 15000 € per i beni strumentali di un soggetto "minimo". Per favore potresti indicarmi dove trovare q.cosa?
Grazie :)
prova a vedere questo link (fine prima pagina, inizio della seconda)

http://www.aderc.info/aderc/images/regime dei minimi risposte dell agenzia delle entrate.pdf
 
Riferimento: Deducibilità costi seconda sede professionista in regime dei minimi

Anche questo:

Tutto sul regime dei contribuenti minimi (1°puntata)

Requisito dei beni strumentali
Una delle principali condizioni per poter accedere al regime dei minimi è che il contribuente nel triennio precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.

Il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi all’acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di partita IVA. Non rileva il corrispettivo derivante dall’eventuale successiva cessione del bene strumentale.
Inoltre, il limite di 15.000 euro va riferito all’intero triennio precedente e non va ragguagliato ad anno.

All’importo di 15.000 euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell’eventualità che l’attività sia iniziata da meno di tre anni.

Ai fini della verifica delle predette condizioni si precisa che:
• per i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera il 50% dei relativi corrispettivi;
• i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro), in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell’IVA;
• rilevano anche i canoni di locazione (compresi quelli pagati per l’affitto dell’immobile in cui si svolge l’attività) e di noleggio corrisposti; mentre non rilevano i beni posseduti in comodato d’uso gratuito;
• in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorre l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente;
• ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, non devono essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
• nel limite dei 15mila euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l’acquisizione del bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti;
• il triennio precedente a cui far riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita IVA nel 2005 ma ha avviato l'attività solo l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2008, dovrà conteggiare nel limite dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2005-2007, compresi quindi quelli del 2005, anno in cui risultava ancora inattiva;
• al fine della verifica dei requisiti di accesso al regime dei minimi, i contribuenti che si avvalgono di strutture polifunzionali devono distinguere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo svolgimento dell’attività. Il criterio oggettivo determinante è la qualificazione delle prestazioni effettuata dalle parti in sede contrattuale; in particolare, qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del requisito relativo ai beni strumentali, occorre considerare l’intero costo sostenuto nel triennio precedente. Diversamente rileva il solo costo sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione;
• nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, al fine di verificare il rispetto del requisito dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun contribuente. Dunque, per il professionista che risulta intestatario del contratto di locazione rileva il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori. Per i subconduttori, rileva la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi;
• nell’ipotesi di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività in regime di continuità dei valori fiscali, il donatario continua a svolgere senza soluzione di continuità la stessa attività del donante. Pertanto, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime, rilevano gli acquisti di beni strumentali effettuati dal donante nel triennio precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.
 
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