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Deducibilità contributi a previdenza complementare

dr_samu_s

Utente
Salve,
sono assunto con contratto CCNL metalmeccanico e aderisco alla previdenza complementare tramite fondo di categoria. In merito alla deducibilità dei contributi versati al fondo dal datore, riscontro che in busta paga tale contributo viene dapprima portato in aumento del reddito lordo e poi dedotto a questo insieme alla quota versata al fondo dal sottoscritto.
Ovvero, considerando:
reddito lordo (A),
contributi obbligatori (B),
contributo previdenza complementare datore (C),
contributo previdenza complementare dipendente (D),
l'imponibile IRPEF è calcolato come A-B+C-(C+D). Mi aspetteri che fosse invece calcolato come A-B-(C+D); ovvero deducendo il contributo versato dal datore senza considerarlo reddito imponibile.

Qual è la procedura corretta? Nel caso, qualcuno è in grado di fornire evidenze normative secondo le queli il contributo del datore non possa considersi reddito?

Grazie
 
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STUDIOCEL

Utente
IRPEF è calcolato come A-B+D-(C+D)
giusto +D ......questo per aggiungerli figurativamente ad A per poterli poi togliere figurativamente
quindi giusto ad A+Dfigurativo togliere B, togliere C, e togliere Dfigurativo

..sono qurei "già dedotti dal datore di lavoro" che trovi in CU e dichirarazione redditi.....serve per creare un importo che verrà poi tenuto in considerazione per non eccedere il limite max annuo deducibile.
 
Ultima modifica:

dr_samu_s

Utente
giusto +D ......questo per aggiungerli figurativamente ad A per poterli poi togliere figurativamente
quindi giusto ad A+Dfigurativo togliere B, togliere C, e togliere Dfigurativo

..sono qurei "già dedotti dal datore di lavoro" che trovi in CU e dichirarazione redditi.....serve per creare un importo che verrà poi tenuto in considerazione per non eccedere il limite max annuo deducibile.
Grazie per la rapida risposta. Non è allora scorretto definire che "I contributi versati dal lavoratore e dal datore sono deducibili dal reddito fino al valore di € 5.164,57"? Non c'è nessun vantaggio fiscale per i contributi versati dal datore, che vengono pertanto "compensati"...e erodono il massimale deducibile di cui potrebbe benificiare il dipendente se versasse € 5.164,57.

Inoltre, secondo l'art.51, comma 2 del TUIR, "Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;": questo non va in contrasto con quell' A + C di cui sopra?

Grazie per l'eventuale ulteriore chiarimento
 
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dr_samu_s

Utente
Nel primo messaggio ho invertito C e D nella formula, che ho corretto.

Infatti -C e -D
Considerato C contributo del datore, perché si somma A-B+C-(C+D) ? Così facendo non capisco come possa essere considerato "deducibile" il contributo C, se viene "compensato" e non dedotto.

Non mi è chiaro perché non è A-B-(C+D)
 

STUDIOCEL

Utente
Devi considerare che D è un compenso in più che percepisci, che non vedi nel lordo e netto paga ma versato direttamente al fondo sulla tua posizione...quindi son soldi che percepisci e come per la retribuzione andrebbero tassati (quindi +D)....ma poi c'è la legge che li detassa (quindi -D)
 

dr_samu_s

Utente
Devi considerare che D è un compenso in più che percepisci, che non vedi nel lordo e netto paga ma versato direttamente al fondo sulla tua posizione...quindi son soldi che percepisci e come per la retribuzione andrebbero tassati (quindi +D)....ma poi c'è la legge che li detassa (quindi -D)
Grazie, mi è chiaro il punto, ma non capisco come il contributo del datore C possa essere considerato soggetto a IRPEF (salvo poi essere dedotto, compensandosi) se vale l'art.51, comma 2 del TUIR
 

STUDIOCEL

Utente
Chiaramente i +D e -D sono C...

...devi solo resettare i tuoi pensieri...e cercar di capire che quanto ti dà di suo il datore di lavoro versandolo al fondo, prima di tutto è una retribuzione in più ad A...
 

dr_samu_s

Utente
La quota del datore è però un 'contributo', non una retribuzione. In quanto tale non dovrebbe sommarsi alla retribuzione e lo attesta il TUIR, "Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge".
La deduzione è un passaggio successivo, prima di questa il contributo non deve concorrere a formare reddito.
 
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