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Deducibile o capitalizzabile?

M

Michy

Ospite
Ho appena installato dei nuovi computer. Ho questo dubbio:
in fattura mi viene dettagliato il conteggio in questo modo
Hardware euro x
Software euro y
Assistenza/Configurazione ecc. euro xy

Le spese di assistenza per l'installazione e la configurazione sono deducibili integralmente o le devo capitalizzare. Nel secondo caso sotto che voce le devo classificare?
Grazie per l'aiuto.
 
M

maurizio

Ospite
Se le spese sono afferenti alle macchine elettroniche che hai acquistato e per le quali diventano perte inscindibile allora esse saranno un componente delle macchine stesse..
Se il software è indipendente dalle macchine ovvero potrà essere installato anche su altre macchine allora potrai usare la voce software nelle immobilizzazioni immateriali..
Ciao
 
A

alberto

Ospite
per il software vedi: art. 68 e 74 dpr 917/86
circolare 108/e 1996
circolare 1/98 GDF
principio contabile n. 24

il trattamento è diverso se il software è di base o applicativo, se applicativo acquistato a titolo di proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato o ancora su licenza d'uso a tempo determinato, o ancora prodotto internamente e tutelato o non tutelato...

e ancora, se sei impresa o lavoratore autonomo...

in quest'ultimo caso l'articolo 68 non è richiamato nella determinazione del lavoro autonomo e parrebbe attrarre nella detrazione per cassa del software....
questo può essere per gli applicativi annuali tipo per le dichiarazioni dei redditi... ma non per quello per esempio gestionale....


La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che, sia pure effettuata in risposta a un interpello in materia di agevolazioni sugli investimenti Tremonti-bis, afferma la deduzione di un costo per l’acquisto di un bene immateriale dal reddito imponibile per quote costanti
in misura non superiore a un terzo, a prescindere dall’effettivo pagamento del prezzo, in conformità a quanto previsto dall’art. 68 Tuir.
R.M. 12.04.2002, n. 117/E

Norma di comportamento n. 151
Associazione Dottori Commercialisti di Milano
La norma di comportamento non condivide la risoluzione ministeriale, sostenendo l’integrale deduzione dal reddito imponibile dell’attività di
lavoro autonomo degli esercenti arti e professioni nel periodo di imposta
in cui avviene il pagamento delle spese sostenute per l’acquisto di diritti e altri beni immateriali (come il software applicativo).

ciao....
 
C

Claudio

Ospite
Re: x alberto

Ho letto i riferimenti normativi che mi hai dato e ti ringrazio. Approfitto ancora per chiarirmi le idee:
1) Sono un'impresa, il software è un applicativo licenza d'uso a tempo indeterminato, tipo gestionale. E' corretto ammortizzarlo in quote costanti del 20% alla luce dell'art. 68?
2) riguardo le spese addebitate a titolo di consulenza e configurazione possono essere dedotte alla luce del principio contabile 24 e secondo gli orientamenti della N.D.E. Lombardia 20.04.1999? e cioè che i costi di organizzazione aziendale la cui utilità futura è incerta possono essere dedotti integralmente anziché capitalizzati?
Ti ringrazio per il tuo parere
 
A

alberto

Ospite
Re: x alberto

In base alle sue caratteristiche intrinseche, il software viene distinto in:
- software di base
• Costituito dall’insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell’elaboratore (hardware).
- software applicativo
• Costituito dall’insieme delle istruzioni che consentono l’utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’utente.
Software di base
• I costi per la produzione o l’acquisto del software di base vanno capitalizzati insieme al bene materiale (hardware) cui esso pertiene, considerata la stretta complementarietà economica tra i due elementi.
• Il relativo ammortamento va effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura del software di base e la vita utile del bene materiale pertinente.

Software applicativo
• I relativi costi possono essere o imputati a costi nel periodo di sostenimento o, se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all’interno dell’impresa, capitalizzati e iscritti nella voce B.I.7 «Altre immobilizzazioni immateriali». In questi casi, l’ammortamento dovrebbe essere effettuato in un periodo correlato al previsto utilizzo del sofware in azienda, se ragionevolmente determinabile, altrimenti in tre esercizi a partire da quello di sostenimento dei costi.

• Acquisto di proprietà
• I relativi costi vanno iscritti nella voce B.I.3 «Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno» della classe «Immobilizzazioni immateriali». Tali costi vanno ammortizzati a quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per software, data l’elevata obsolescenza
tecnologica cui è sottoposto di norma il software.

• Licenza d’uso a tempo indeterminato
- I relativi costi vanno trattati come nel caso di acquisto a titolo di proprietà (B.I.3).

• Licenza d’uso a tempo determinato
- Se il contratto di licenza d’uso prevede il pagamento di un corrispettivo periodico,
i relativi costi devono essere imputati a conto economico quando sostenuti.
- Se, invece, il software acquistato su licenza d’uso prevede il pagamento di un corrispettivo «una tantum» pagato all’inizio a valere per tutto il periodo di licenza, i relativi costi devono essere iscritti nella voce B.I.4 «Concessioni, licenze, marchi e diritti similari» della classe «Immobilizzazioni immateriali».
Tali costi vanno ammortizzati a quote costanti nel periodo di durata della licenza d’uso.

• Software prodotto per uso interno “non tutelato”
Solamente i costi diretti intesi in modo restrittivo possono essere capitalizzati,
mentre i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione e altre voci di questo tipo non possono essere differiti non figurando queste tipologie di costi tra quelli direttamente connessi alla creazione del software.
• Sono pertanto capitalizzabili solamente gli stipendi e i costi ad essi connessi del
personale che ha lavorato direttamente sul progetto e il cui lavoro sul progetto
è propriamente documentato (ad esempio, mediante schede di accumulo dei tempi). Inoltre, possono essere capitalizzati costi esterni attribuibili direttamente al progetto di software.

Costi minori
• I costi per la manutenzione dei sistemi, per gli aggiornamenti e le modificazioni di minor entità non devono essere capitalizzati.
• Similmente gli onorari pagati a consulenti esterni per una consulenza di tipo generale sui sistemi informativi dell’impresa che non sia direttamente associata allo sviluppo di specifici sistemi non devono essere capitalizzati.

nel tuo caso secondo me, van capitalizzati...
ciao
 
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