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decadenza diritto agevolazione prima casa

angyeross

Utente
Buongiorno a tutti, ecco il mio problema/rompicapo:

1)
febbraio 1996: acquisto un appartamento in provincia di Bergamo chiedendo di beneficiare dell'agevolazione prima casa anche se non ancora in possesso di residenza nel comune dove ho acquistato.
2)
novembre 1996: chiedo cambio di residenza da Milano al comune in questione. Il cambio mi viene respinto, facendo quindi decadere il diritto alle agevolazioni prima casa. Resto in attesa di ricevere accertamento da parte dell'agenzia delle entrate di competenza. Tale accertamento non mi è mai stato recapitato
3)
Avendo perso i benefici di tale agevolazione ho sempre pagato ICI, imposte, gas, elettricità come seconda casa

4)
marzo 2006: acquisto a Milano un appartamento chiedendo l'agevolazione prima casa.
5)
marzo 2009: mi arriva dall'agenzia delle entrate di Milano un avviso di liquidazione dell'imposta+sanzioni+interessi in quanto già ho beneficiato dell'agevolazione nella compravendita del 1996.
6)
parlo con il funzionario di Milano il quale comprende la situazione e mi consiglia di presentare all'agenzia delle entrate di Bergamo avvedimento, in modo che poi Milano possa fare l'autotutela.

7)
parlo con il funzionario dell'agenzia delle entrate di Bergamo, che mi dice che i termini per presentare questa autodenuncia sono ormai scaduti, trattandosi di una compravendita che risale al 1996

Domanda: ha ragione il funzionario di Bergamo o quello di Milano?

Avendo perso il diritto alle agevolazioni prima casa sull'appartamento di Bergamo e restando in attesa di accertamento, ho dichiarato il falso sulla compravendita di Milano del 2006 o, come dice il mio notaio, non ho fatto dichiarazioni mendaci?

Altri suggerimenti?

Grazie mille
 
Riferimento: decadenza diritto agevolazione prima casa

L'agevolazione sull'acquisto del 1996 non è stata revocata dall'ufficio, quindi non sei decaduta dal beneficio. Non avresti quindi potuto usufruire delle agevolazioni sul secondo acquisto.
 
Riferimento: decadenza diritto agevolazione prima casa

è incredibile come la gente si complichi la vita da sola.. :D
 
Riferimento: decadenza diritto agevolazione prima casa

Messaggio per Tony.
Grazie per la risposta che reputo interessante in quanto completamente nuova rispetto a ciò che mi è stato detto da due funzionari dell'agenzia delle entrate, da un avvocato, da un commercialista e dal notaio. Posso chiedere su quali basi si fonda questa risposta? Posso trovare scritto da qualche parte ciò che affermi? Chiedo scusa per il mio linguaggio poco preciso ma di questi argomenti la mia ignoranza è vasta.
 
Riferimento: decadenza diritto agevolazione prima casa

beh, perchè..
perchè l'agenzia entrate aveva tre anni di tempo dalla registrazione dell'atto (entro 20 giorni dalla stipula la registrazione) per accertarti la decadenza agevolazione prima casa e non l'ha fatto pertanto detta agevolazione, anche se non spettante, è diventata per te definitivamente acquisita..
stante quanto sopra, non potevi più riusufruirne se non vendendo prima l'immobile acquistato con le agevolazioni..
quindi in sede di compravendita anno 2006 hai fatto una mendace dichiarazione in atto (dichiarando di non aver mai usufruito di tale agevolazioni) e quindi bene fa Milano ad accertarti e recuperarti le agevolazioni indebitamente richieste ed usufruite nel 2006.


ciao
 
Riferimento: decadenza diritto agevolazione prima casa

Sottoscrivo quanto detto da Jo-Vinco (una sola precisazione: il termine per l'accertamento della residenza è 4 anni e mezzo).
 
Riferimento: decadenza diritto agevolazione prima casa

4 e 1/2 decorrono i 18 mesi in caso di accertamento dei requisiti quando si trasferisce - la residenza nel comune dovè situato l'alloggio, ciao.
 
Riferimento: decadenza diritto agevolazione prima casa

AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 58/35/08,
ha precisato che i termini per revocare le agevolazioni richieste per l'acquisto
della "prima casa" non subiscono la proroga biennale prevista dall'art. 11
della legge n. 289/2002 (condono fiscale); conseguentemente, la revoca dell'agevolazione
deve essere effettuata nel termine triennale previsto dall'art. 76 del Dpr
n. 131/1986.

ItaliaOggi
Numero 180, pag. 32 del 30/7/2008
Autore: Benito Fuoco

Agevolazioni prima casa con termini triennali



I termini per revocare le agevolazioni richieste per l'acquisto della prima
casa non subiscono la proroga biennale prevista dall'articolo 11 della legge
n. 289/2002 (condono fiscale); l'eventuale revoca di queste agevolazioni
deve pertanto essere richiesta dall'ufficio nel termine triennale previsto
dall'articolo 76 del dpr n. 131/1986. La conferma arriva dalla Commissione
tributaria regionale del Lazio, che nella sentenza n. 58/35/08 ha rafforzato
e ampliato le conclusioni già espresse nella sentenza n. 491/1/07.
In questo nuovo giudicato, il collegio, rifacendosi alla precedente
decisione, aggiunge anche che la proroga biennale ai termini d'accertamento,
così come prevista dal citato comma 1 dell'articolo 11 della legge n.
289/2002, è illegittima; infatti, questa viola le disposizioni del comma 3
dell'articolo 3 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), il quale
dispone che per gli accertamenti d'imposta i termini di prescrizione e di
decadenza non possono essere prorogati.

La Ctr, dopo aver aggiunto che eventuali deroghe alla legge n. 212/2000
dovevano essere espressamente previste anche nel comma 1-bis dell'articolo
11 della legge n. 289/2002, così come in effetti è stato fatto per il comma
1, passa quindi a esaminare il significato letterale di questo comma 1-bis,
e comparandolo con il precedente comma 1 ne rileva la diversità
contenutistica.

Il collegio regionale precisa che con la proroga prevista solo dal comma 1
si introduce una disciplina divergente dall'ordine normativo esistente, e
quindi essa è di «stretta interpretazione»; quando il legislatore pone
un'eccezione, in sostanza, è come se dicesse «fuori da questi casi io voglio
il contrario» e ciò esclude qualsiasi interpretazione analogica.

Fermo restando poi che le agevolazioni tributarie menzionate nel comma 1-bis
dell'articolo 11 di cui si tratta possono essere anche diverse dai benefici
per l'acquisto della prima casa (la commissione ricorda le agevolazioni per
la piccola proprietà contadina di cui alla legge n. 604/54), il collegio non
rileva un difforme comportamento tra i commi 1-bis e 1 del citato articolo
11, stante la loro diversità contenutistica. Infatti, proseguono i giudici
romani, con il comma 1-bis il legislatore ha integrato l'istanza ivi
indicata con la «contestuale» dichiarazione di non volere beneficiare
dell'agevolazione precedentemente richiesta, ponendo quindi a carico del
contribuente un formale atto di rinuncia e quindi una tacita accettazione
della tassazione ordinaria e l'espressa rinuncia alle particolari
disposizioni di favore (il che differenzia nettamente le cennate due
posizioni). Da queste motivazioni, conclude la commissione, seguono
l'accoglimento dell'appello e il definitivo annullamento della liquidazione.
 
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