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debito equitalia di comproprietario di immobile

Un amico si trova in questa situazione: ha ereditato casa dei genitori al 50% con la sorella che ha un debito con equitalia di poco inferiore ai 120mila euro. Entrambi non risiedono in detto immobile. Equitalia aveva messo ipoteca sul bene ma, effettuando una ispezione ipotecaria da Fisconline con il c.f. di lui non risulta nulla (considerate che il bene è indiviso). Dall'ente di riscossione dicono che con il nuovo d.l. per gli importi inferiori a 120mila euro non viene più iscritta ipoteca.
Domande:
1) l'ipoteca non è più afflittiva benché trattasi di casa non di prima abitazione?
2) in caso i fratelli volessero affittare in formula rent to buy Equitalia ha detto al mio amico che fino a concorrenza del debito della sorella si possono rivalere anche sulla parte di affitto/acconto compravendita che lui andrebbe a percepire ma a me sembra strano in quanto il debito è della sorella. E' vero ciò?
 

Rocco

Utente
Le norme attualmente in vigore prevedono che:
1) non può essere iscritta ipoteca se il debito è inferiore a 20.000 euro;
2) non si procede ad espropriazione immobiliare quando l'immobile costituisce abitazione principale del richiedente ovvero, in ogni caso, quando il debito è inferiore a 120.000 euro. Ciò non impedisce però all'agente della riscossione di poter iscrivere ipoteca, anche se tale misura cautelare non potrà condurre comunque all'espropriazione fintanto che permangano le condizioni richiamate.
Con riferimento alla domanda sub 2) ritengo che l'agente della riscossione potrà aggredire solo la quota di affitto/acconto riconducibile alla sorella, vale a dire al debitore.
Saluti.
 
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