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D.D.T.

A

Alessandro

Ospite
<HTML>Ho un piccolo problema: devo convincere il mio titolare che la sua tesi sui d.d.t. è sbagliata.
-- Lavoro nel settore dgli allestimenti fieristici e sistematicamente emettiamo d.d.t. delle ns. strutture che trasferiamo temporaneamente nelle sedi espositive, o consegnate presso i ns. fornitori in c.to lavorazione ( es. strutture in ferro da verniciare ) quindi:
-- sui d.d.t. nello spazio dedicato al DESTINATARIO deve essere indicato il mittente ( e quindi la mia azienda? ) o il destinatario delle merce che poi effettua le lavorazioni e quindi emette fattura ?

Io ho sempre sostenuto, e supportato anche da testi in materia, che il destinario deve essere il ns. fornitore che esegue le lavorazioni, ma il mio titolare non è convinto in quanto dice che la normativa IVA prevede altro ( destinatario = mittente ).

Potrebbe qualcuno darmi una risposta?
Oppure , dove posso trovare la Normativa IVA e quale argomento devo consultare?

Vi ringrazio per l'attenzione</HTML>
 
C

Carlo Cornacchia

Ospite
<HTML>A mio parere dovresti emettere il ddt sempre con l'indicazione del destinatario della merce in questo caso chi riceve fisicamente il bene oggetto del trasferimento ed indicare nella causale se si tratta di cessione, lavorazione, o ad esempio noleggio.</HTML>
 
M

MONICA

Ospite
<HTML>sono d'accordo con Carlo anche perche' chi riceve la merce deve giustificare la presenza di materiale nella propria sede appunto con il ddt emesso da voi in conto lavorazione, visione, ecc.</HTML>
 
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