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Commiss. Trib. Prov. o Distr. Salerno, 9 settembre 1997, n. 260
Il curatore fallimentare non può assumere la veste di difensore tecnico del fallito nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie, in virtù del disposto dell'art. 31 comma 3 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in base al quale "il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento". Malgrado tale disposizione operi un espresso richiamo solo ad una precisa categoria professionale, si ritiene che lo stesso criterio valga anche nei confronti del curatore fallimentare appartenente alle altre categorie professionali abilitate all'assistenza tecnica, escludendosi pertanto, in tali ipotesi, la possibilità che il rappresentante legale del fallito possa anche difenderlo nel giudizio tributario.</HTML>