Riferimento: credito imposta investimenti
In riferimento alla domanda già postata cito testualmente dalla circolare 38/E dell'11 aprile 2008 e vi chiedo:
1.11 Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è determinato in relazione ai nuovi investimenti previsti dal progetto di investimento iniziale (evidenziati nel formulario) e realizzati in ciascun periodo d’imposta; esso va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta in cui sono effettuati i relativi investimenti.
Il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile:
1) per il versamento (mediante compensazione “interna”) delle somme dovute, in acconto e a saldo, a titolo di imposte sui redditi per il periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi;
2) per l’eccedenza, in compensazione (con modello F24) ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
La compensazione di cui al punto 2) può essere fruita - con riferimento al credito “maturato” sugli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta - a decorrere dal sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito stesso.
Così, ad esempio, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettua investimenti nell’anno 2008 potrà utilizzare il credito:
- a scomputo del versamento delle somme dovute, ai fini IRPEF o IRES, in acconto e a saldo per il medesimo periodo d’imposta in cui il credito d’imposta è maturato (2008):;
- a scomputo del versamento delle somme dovute, ai fini IRPEF o IRES, in acconto e a saldo per i successivi periodi d’imposta;
- in compensazione, con il modello F24, di debiti tributari e previdenziali a decorrere dal sesto mese successivo al 31 luglio 2009
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(cioè al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi), quindi a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Atteso che, come precedentemente chiarito, l’agevolazione spetta anche per investimenti realizzati nel 2007, il credito d’imposta maturato nel medesimo anno può essere utilizzato:
- a scomputo del versamento delle somme dovute a saldo per lo stesso 2007 da versare nel giugno 2008 (mediante compensazione “interna”);
- a scomputo del versamento dell’imposta dovuta in acconto per il 2008;
- in compensazione con il modello F24 a decorrere dal mese di gennaio 2009.
Si ricorda che considerati i tempi di autorizzazione del regime di aiuti in questione, non è stato possibile utilizzare il credito maturato nel 2007 per il versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi dello stesso 2007. Conseguentemente, in sede di dichiarazione dei redditi, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare non dovranno compilare la colonna Ires (Acconti) o Irpef (Acconti) presente nella Sezione XVII bis del quadro RU dei modelli UNICO 2008.
Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, le date in cui è possibile fruire del credito devono individuarsi, caso per caso, avendo riguardo alla durata del singolo periodo d’imposta e, di conseguenza, alle specifiche date di scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi e di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tali soggetti, previa presentazione del formulario, potranno utilizzare la colonna Ires (Acconti) della predetta Sezione
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XVII bis del quadro RU dei modelli UNICO 2008 ai fini del versamento dell’acconto Ires dovuti per il periodo dì’imspota 2007/200830.
In ordine all’utilizzo dei crediti d’imposta, l’articolo 1, comma 53 della legge 27 dicembre n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto che “a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza”.
Considerato che la noma impone il vincolo di utilizzo “anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive”, si ritiene che la limitazione debba applicarsi anche al credito maturato nell’anno 2007 (per il quale, nelle more dall’autorizzazione comunitaria, non è stato effettuato, nell’anno stesso, alcun utilizzo), la cui fruizione ha inizio nell’anno 2008.
Con specifico riferimento all’agevolazione in questione, il predetto comma 53 prevede che il limite di utilizzo di 250.000 euro “…non si applica al credito d’imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010”.
1) dovevo inserire il credito nel quadro ru di Unico 2008 avendo realizzato gli investimenti nel 2007?
2) se è vero il primo punto il credito lo posso utilizzare in f24 dal 1 gennaio 2010.