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CRED. D'IMPOSTA ART.8 388/2000

A

ANGELO

Ospite
<HTML>E' CAMBIATA QUALCOSA NELLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO??? SI DEVE FARE UNA ISTANZA????</HTML>
 
G

gianluigi

Ospite
<HTML>certamente.

Il DL del 08/07/02. 138 ha apportato delle modificazioni all'art 8 delle legge 388/2000.
all'art 10 infatti, e più precisamente al comma 1/bis si evidenzia che per fruire del contributo le imprese devono inoltrare, in via telematica, al centro operativo di Pescara dell'agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo degli investimenti etc etc...
l'agenzia delle entrate esaminerà l'istanza ed il beneficio s'intenderà concesso decorsi 15 gg dalla presentazione della stessa e senza comunicazione di diniego da parte dell'agenzia.</HTML>
 
L

lina

Ospite
<HTML>Per il credito d'imposta relativo ad qcuisti effettuati prima dell'8/07//2002 ma non ancora utilizzato vale la vecchia disciplina.
Posso utilizzare tranquillamente il credito residuo senza fare nessuna istanza?</HTML>
 
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