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costi estero black list

F

fabio

Ospite
scusate nel 2004 ho sostenuto costi ad hong kong per certificazione di nostri prodotti e spese per fiere ma in UNICO 2005 non ho operato variazioni in aumento e diminuzione come sostiene la relativa norma appartenendo honk kong alla black list .
secondo voi devo fare l'integrativa ?
le spese ammontano a circa 60.000 euro
 

Luigia

Amministratore
Riferimento: costi estero black list

Ti riporto quanto dice al riguardo la Circolare AE!!/E del 16/2/2007

12.6 Deducibilita' dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati nei paradisi fiscali. Sanzioni applicabili
D. In relazione ai commi 301, 302 e 303 della legge finanziaria 2007, si chiede di conoscere il trattamento delle seguenti fattispecie:
. il contribuente ha omesso l'indicazione dei costi e dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati nei "paradisi fiscali", come prescritto dall'art. 110, comma 11, del TUIR, relativamente al periodo di imposta 2004 e/o 2005 e, in mancanza di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, decide di procedere all'integrazione della dichiarazione;
. il contribuente ha subito un controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, in relazione a una violazione delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 11, del Tuir.
R. A seguito delle modifiche normative apportate dalla legge finanziaria 2007, la deducibilita' delle spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati nei c.d. Paesi "black list" non e' piu' subordinata alla separata indicazione delle medesime spese in dichiarazione (comma 301 della legge finanziaria 2007).
La deducibilita' di tali spese e' ora subordinata unicamente al rispetto delle condizioni richieste dal primo periodo del comma 11 dell'articolo 110 del TUIR (e cioe' all'avvenuta dimostrazione, da parte della societa' residente, che la controparte estera svolge prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione).
Le spese e gli altri componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del citato comma 11 devono continuare ad essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.
L'inosservanza di tale adempimento, tuttavia, non rende i costi indeducibili, ma comporta unicamente l'irrogazione, a carico del contribuente inadempiente, delle sanzioni previste dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dall'articolo 1, comma 302, della legge finanziaria 2007.
In particolare, la sanzione prevista dal citato comma 3-bis e' l'unica applicabile alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria (1 gennaio 2007).
Per quanto riguarda, invece, le violazioni commesse prima di tale data,
occorre fornire alcune precisazioni.
In base al comma 303 dell'art. 1 della legge finanziaria, "La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma, in tal caso, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
Fermo restando che per beneficiare della deducibilita' dei costi non indicati separatamente in dichiarazione occorre fornire la prova di cui al citato articolo 110, comma 11, primo periodo, TUIR, con riferimento alla sanzione applicabile, si osserva che la modifica normativa fa riferimento a due fattispecie diverse, non essendo, ovviamente, possibile ipotizzare l'applicazione di due sanzioni della medesima specie ad una condotta che viola un'unica disposizione.
In particolare, nel caso in cui la violazione sia stata contestata a seguito di accessi, ispezioni o verifiche dell'amministrazione finanziaria, e' applicabile solo la sanzione proporzionale di cui al nuovo comma 3-bis del citato articolo 8, pari al pari al 10 per cento dei costi non indicati in dichiarazione con una minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro.
La ratio della disposizione va rinvenuta nella volonta' di mitigare il trattamento sanzionatorio riservato a tali contribuenti rispetto a quello precedentemente previsto.
Nel caso in cui, invece, il contribuente non abbia subito accessi, ispezioni o verifiche, egli potra' presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (sempre che ricorrano le condizioni previste dalla norma), come gia' chiarito nella Risoluzione 17 gennaio 2006, n. 12/E.
In tal caso sara' applicata la sola sanzione in misura fissa prevista dal citato articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997.
 
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