F
fabiano corna
Ospite
<HTML>Ritengo che Gino Vero non abbia espresso una stupidaggine, concordo con il collega che lo ha sostenuto ed ad Alias dico che se costui è l'amico che immagino, sicuramente non ha nulla da invidiare a Bruno Frizzera.
Riguardo alle citazioni, apprezzo più coloro che fan riferimento diretto a norme di legge a quanti traggon spunto da pur autorevoli prontuari.
Venendo alla domanda posta da Lina la invito a consultare i Principi Contabili dei Ragionieri e Dott. Commercialisti, doc. n. 16, cap D. VI, laddove con semplicità, chiarezza e precisione viene spiegata la differenza tra manutenzioni ordinarie e straordinarie.
In particolare si consiglia di utilizzare il termine manutenzioni e riparazioni per le sole spese ordinarie (ecco qui l'art. 67), mentre per le straordinarie è bene utilizzare il termine più appropriato del lavoro svolto: miglioramento, modifiche, ampliamento, sostituzioni ecc.
Venendo all'albergo ritengo che vadano considerate straordinarie le spese che ne amplino la possibilità di ricezione o siano strutturali al fine di produrre nuovi servizi (nuove cucine, nuovo bar, nuova discoteca ecc.), o la durata utile del bene (ristrutturazione). Tutto il resto va collocato nella fattispecie prevista dall'art. 67.
ciao</HTML>
Riguardo alle citazioni, apprezzo più coloro che fan riferimento diretto a norme di legge a quanti traggon spunto da pur autorevoli prontuari.
Venendo alla domanda posta da Lina la invito a consultare i Principi Contabili dei Ragionieri e Dott. Commercialisti, doc. n. 16, cap D. VI, laddove con semplicità, chiarezza e precisione viene spiegata la differenza tra manutenzioni ordinarie e straordinarie.
In particolare si consiglia di utilizzare il termine manutenzioni e riparazioni per le sole spese ordinarie (ecco qui l'art. 67), mentre per le straordinarie è bene utilizzare il termine più appropriato del lavoro svolto: miglioramento, modifiche, ampliamento, sostituzioni ecc.
Venendo all'albergo ritengo che vadano considerate straordinarie le spese che ne amplino la possibilità di ricezione o siano strutturali al fine di produrre nuovi servizi (nuove cucine, nuovo bar, nuova discoteca ecc.), o la durata utile del bene (ristrutturazione). Tutto il resto va collocato nella fattispecie prevista dall'art. 67.
ciao</HTML>