Riferimento: contribuzione minima gestione separata inps
nel corso degli anni, un professionista iscritto alla gestione separata inps versa regolarmente i contributi dovuti e calcolati in funzione del proprio reddito annuale ...
non tutti gli anni raggiunge il minimale, e quindi alcuni anni verranno conteggiati come frazioni di anno (mesi o settimane?) ...
se dalla somma complessiva del versato non raggiunge i 5 anni di contribuzione, che fine fanno i contributi che ha versato?
vengono restituiti o vengono persi?
può integrarli con contribuzione volontaria?
grazie.
Con la sentenza n. 879 del 17 gennaio 2007,la Suprema Corte ha stabilito che non è dovuta la restituzione dei contributi versati nella gestione separata ai lavoratori autonomi che non hanno maturato il diritto alla pensione; gli stessi avranno, comunque, diritto ad un assegno supplementare.
Il contributo per la gestione separata INPS è un contributo dovuto all’istituto nazionale di previdenza sociale -previsto dalla legge di riforma delle pensioni, la legge Dini n. 335 del 1995 - da tutti i lavoratori autonomi che esercitano una attività professionale oppure di collaborazione, per cui non è prevista alcuna forma assicurativa pensionistica.
Il contributo in questione confluisce, appunto, in una gestione separata, e come scopo ha quello di finanziare un fondo obbligatorio che dovrà garantire una pensione (che sia di invalidità, vecchiaia oppure ai superstiti), calcolata con il sistema contributivo, in presenza di un minimo di cinque anni di versamenti.
L’articolo 4, comma secondo, del decreto in oggetto, stabilisce, inoltre, che gli stessi soggetti, che siano in possesso di determinati requisiti e che alla cessazione del rapporto di lavoro non conseguono il diritto alla pensione autonoma oppure ai trattamenti di cui all’articolo 3 del decreto, possono, in un certo arco temporale, richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione.
Secondo una recente pronuncia giurisprudenziale (cfr. Cass. sez. lavoro, n. 1839 del 2 febbraio 2004) il tenore letterale delle disposizioni di cui sopra, nonché il collegamento tra la facoltà di chiedere il computo dei contributi ai fini del diritto e della misura della pensione e la possibilità di chiedere la restituzione dei contributi, inducono a ritenere che “sussiste la facoltà per l’assicurato di optare per l’una oppure per l’altra soluzione e, quindi, di chiedere o la restituzione dei contributi o la liquidazione della pensione supplementare”.
Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale, interno alla sezione lavoro della cassazione, in ordine a tale questione, i giudici della Suprema Corte, nella loro decisione, si sono “adeguati” alla linea di pensiero tenuta dall’INPS, secondo cui vale l’articolo 1 del decreto ministeriale 282/1996, che prevede non il diritto alla restituzione dei contributi versati, bensì un assegno supplementare alla pensione base: pertanto tali lavoratori non avranno diritto alla restituzione dei contributi versati.
Ciao.-