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contributo integrativo

G

giorgia

Ospite
Ho visto che è stato trattato l'argomento deducibilità fiscale del contributo integrativo delle casse previdenziali in questo forum ad ottobre 2004, vorrei tornare sull'argomento per confermare che anche secondo me non è deducibile ma solo nella misura che è stata rimborsata dai clienti in fattura, ma per quanto riguarda il contributo maternità previsto ad es. nella cassa forense ?

[%sig%]
 
A

alberto.

Ospite
è deducibile il soggettivo, ed anche quello di maternità..
l'integrativo a parere mio no (le istruzioni alla dichiarazione dei redditi edite da italia oggi, per esempio, parlano solo del soggettivo come contributo deducibile e non dell'integrativo..)
 
A

alberto.

Ospite
per i ragionieri commercialisti, legge previdenza..

art. 11 l. 414/1991 contributo soggettivo

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fidi della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

art. 12 contributo integrativo
5. La maggiorazione percentuale di cui al comma I non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.


le altre categorie devon far riferimento alla loro legge previdenziale..
sono oneri deducibili:
- contributo oggettivo versato
da avvocati, procuratori legali e praticanti procuratori (legge 20/9/1980,n. 576);
- contributo soggettivo versato da ingegneri e architetti (legge 31/1/1981, n. 6);
- contributo soggettivo versato dai geometri (legge 20/10/1982, n. 773);
- contributo soggettivo versato dagli spedizionieri doganali (dm 30/1/1973 e cm
20/8/168 dell’1/6/1985);
- contributo soggettivo versato dai dottori commercialisti (legge 29/1/1986,n. 21);
- contributo soggettivo versato dai veterinari (legge 18/4/1991, n. 136;
- contributo soggettivo versato dai consulenti del lavoro (legge 5/8/1991, n.
249);
- contributo soggettivo versato dai ragionieri e periti commerciali (legge
30/12/1991, n. 414);
e simili
 
G

giorgia

Ospite
grazie mille per la tua risposta ma credi anche tu che nel caso il volume di affari sia inferiore al minimale,la parte di contributo pagata e rimasta a carico del professionista sia deducibile, anche se non concorre a formare il reddito imponibile?
Per la cassa avvocati ad es. il volume di affari minimo è 17.750€ e il contr.integr.è il 2% (355€), ma se un avvocato ha un volume di affari di es. 10.000€, 155€ (355-200)che sono rimaste a suo carico credi siano deducibili? grazie
 
A

alberto.

Ospite
no, secondo me non è deducibile.
La legge ammette esplicitamente il soggettivo, non l'itegrativo..
 
A

alberto.

Ospite
Re: contributo integrativo - antonio d.

per caso mi è tornato in mente questo post, e son andato a vedere ottobre 2004..
antonio D. citava la risoluzione 8/776 del 09/06/1996 che ammetteva la deducibilità del contributo integrativo rimasto a carico ..
allora non la trovai, ma l'ho trovata ora..
non è la 8/776 del 09/06/96 ma la 776 del 09/06/1982..
Li si ammette che il contributo integrativo è deducibile per quella parte rimasta a carico del professionista (nel caso della risoluzione, integrativo forense), ma quando fu resa detta risoluzione il contributo integrativo aveva natura di corrispettivo, andava a formare i compensi lordi da dichiarare per la formazione del reddito di lavoro autonomo, era soggetto a ritenuta acconto...
oggi tutto questo non succede, non si assoggetta a ritenuta detto contributo, non va a formare il reddito complessivo..
ma è onere previdenziale di cui all'art. 10..
è deducibile lo stesso anche se la legge previdenziale delle singole casse indicano come detraibile il solo soggettivo?
 
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