Premesso che l'art. 3 della Convenzione non è quello giusto da considerare, personalmente ritengo che quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate sia opinabile.
La Solidariatatzuschlag è infatti un'imposta aggiuntiva introdotta in Germania nel 1991 per finanziare i costi della riunificazione e, a quanto pare, è ancora in vigore (tutto il mondo è paese da questo punto di vista). In pratica è una sorta di addizionale delle imposte sui redditi, se ho ben compreso.
Ora, la Convenzione tra Italia e Germania all'art. 2 (e non l'art. 3) indica le imposte attuali ai quali la Convenzione si riferisce. La parola "attuale" a mio avviso è dirimente nella questione in quanto la Convenzione fu firmata a Bonn il 18/10/1989, quando la Solidariatatzuschlag non era ancora stata introdotta nell'ordinamento tedesco ed è chiaro che la Convenzione dovesse prendere in considerazione le imposte sul redditi a suo tempo vigenti.
Il comma 4 dell'art. 2 infatti stabilisce che "La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che si aggiungeranno, dopo la data della firma della presente Convenzione, alle imposte considerate al paragrafo 3 o che le sostituiranno. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali."
Inoltre l'art. 165 del TUIR, che è la norma che regola la concessione del credito per le imposte assolte all'estero, parla di "imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi".
Sarebbe utile proporre un interpello per conoscere quale sarebbe la posizione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate in merito.
Saluti.