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Contraddittorio è sempre a discrezione dell'Agenzia?

Salve,
a seguito di PVC della GDF vengono inviate all'Agenzia memorie illustrative e osservazioni molto dettagliate.
Agenzia emette avviso di accertamento senza alcuna convocazione per il contraddittorio.
Nell'avviso Agenzia si limita ad indicare di aver ricevuto memorie illustrative e tal proposito risponde in modo del tutto generico con due righe.
Memorie di oltre 60 pagine con tanto di dettagli su estratto c/c, ecc ecc.
E' un operato corretto quello dell'Agenzia?
Grazie a tutti coloro che risponderanno al post.
 

Rocco

Utente
Se il PVC è stato redatto dalla GdF ciò significa che siamo di fronte ad una verifica con accesso presso il contribuente.
In questo caso la norma di riferimento è l'art. 12 della L. 212/2000 il cui c. 7 stabilisce che a seguito del rilascio di copia del PVC il contribuente può comunicare entro 60 gg. osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
In questo caso la fase di contraddittorio non ha bisogno di alcuna convocazione formale ma la legge concede un lasso di tempo di 60 gg. affinché le parti possano "dialogare", mettiamola così. E come? Il contribuente attraverso la presentazione di osservazioni e richieste e l'ufficio attraverso la propria valutazione che, si badi bene, non significa obbligo di replicare da parte di quest'ultimo né di esplicitare la valutazione delle osservazioni del contribuente nell'atto impositivo (Cass. 3583/2016).
L'operato dell'ufficio pertanto non si potrebbe prestare a censure, e con quelle due righe sostanzialmente si è coperto le spalle.
Tuttavia, in ottica difensiva, si potrebbe anche valutare di eccepire tramite apposito motivo di ricorso come quelle due righe presenti nell'avviso di accertamento in realtà equivalgono ad una non valutazione delle memorie presentate dal contribuente, peraltro dettagliate e corpose , in violazione dell'art. 12 c. 7 della L. 212/2000 con conseguenti riflessi sulla motivazione dell'atto (la butto lì, ovviamente). Male che vada il giudice tributario non accoglierà tale motivo di ricorso e pertanto non procederà ad annullare l'atto (naturalmente nella domanda di giustizia al giudice formulata nel ricorso si chiederà l'annullamento dell'atto) sulla base di esso. L'importante è che venga messa in risalto la mancata valutazione delle memorie presentate piuttosto che carenze procedimentali riferite al contraddittorio perché è quello che prevede la legge.
Saluti.
 
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