La legge dice, non io...
Art 7
1. Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.
3. In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.
Il periodo di prova, a prescindere dalle norme contrattuali che quelle fanno testo solo fino ai limiti imposti dall' art 7 , non può essere superiore a 6 mesi, e questo limite di legge può essere prolungato solo in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori..
Se il CCNL prevede un prolungamento della prova in caso di ferie, rimane il limite dei 6 mesi...se tu hai già i 6 mesi, oltre a quelli non vai per ferie, se avevi 5 mesi il contratto può prevedere, stando entro i 6 mesi massimi di legge, anche un mese di proroga per ferie..