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Conteggio periodo di prova.

Salve, ho un periodo di prova di 6 mesi ma ho usufruito di 7gg di ferie per la chiusura natalizia. Di conseguenza il mio periodo di prova si allungherà di 7 giorni oppure resta 6 mesi per il comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs 104/2022 che stabilisce che il periodo di prova, ove previsto, non può superare i sei mesi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi che possono stabilire una durata inferiore?
Grazie
 
Si però esiste il comma 2 che cita:
Art. 7 - Periodo di prova
2.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza, salvo che la sospensione sia di durata significativa e non giustificata rispetto alla durata del periodo di prova stesso o alla natura dell'impiego.

Questo significa che, se durante il periodo di prova si verifica una sospensione del rapporto di lavoro (es. ferie, malattia, maternità, congedi), il periodo di prova viene esteso per un periodo equivalente all’assenza, a meno che l’assenza non sia proporzionata alla durata complessiva della prova o alla tipologia di lavoro svolto.
 
Si però esiste il comma 2 che cita:

Art. 7 - Periodo di prova
2.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza, salvo che la sospensione sia di durata significativa e non giustificata rispetto alla durata del periodo di prova stesso o alla natura dell'impiego.

Questo significa che, se durante il periodo di prova si verifica una sospensione del rapporto di lavoro (es. ferie, malattia, maternità, congedi), il periodo di prova viene esteso per un periodo equivalente all’assenza, a meno che l’assenza non sia proporzionata alla durata complessiva della prova o alla tipologia di lavoro svolto.

Niente di tutto ciò al comma 2 dell'art.7
 
La legge dice, non io...

Art 7
1. Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.

3. In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.


Il periodo di prova, a prescindere dalle norme contrattuali che quelle fanno testo solo fino ai limiti imposti dall' art 7 , non può essere superiore a 6 mesi, e questo limite di legge può essere prolungato solo in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori..
Se il CCNL prevede un prolungamento della prova in caso di ferie, rimane il limite dei 6 mesi...se tu hai già i 6 mesi, oltre a quelli non vai per ferie, se avevi 5 mesi il contratto può prevedere, stando entro i 6 mesi massimi di legge, anche un mese di proroga per ferie..
 
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