Riferimento: Contabilità agenzia viaggi
Per te Marica:
Le agenzie di viaggio e turismo che organizzano pacchetti turistici ai
sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 121 sono soggette, per tale
tipo di operazioni, ad un particolare regime di applicazione dell'Iva
dettato dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972. La reale portata e la
pratica applicazione di tale articolo, integralmente sostituito con effetto
dal 1° gennaio 1998 dall'art. 9 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, sono
state illustrate dalla circolare ministeriale n. 328/E del 24 dicembre
1997 (1) che, per gli adempimenti contabili, faceva espresso riferimento
alla precedente circolare ministeriale n. 30 del 24 giugno 1980 (2), ora
abrogata dal D.M. n. 340 del 30 luglio 1999 (3) che ha fornito ulteriori
chiarimenti sulla specifica questione.
Al fine di consentire una chiara esposizione di questo singolare
sistema di applicazione dell'Iva si rende necessario procedere ad
un'esemplificazione comparativa della contabilizzazione e del trattamento
fiscale riferito alla costruzione di un unico viaggio, ipotizzando tutte le
possibili vie per vendere lo stesso al consumatore finale.
Per maggiore completezza di esposizione si tratterà di un viaggio a
svolgimento misto, cioè con servizi forniti al viaggiatore sia in Paesi
della CEE che in Paesi estranei ad essa, con prezzo di vendita al pubblico
di lire 5.500.000 a fronte del quale siano stati sostenuti costi per lire
1.600.000 nell'ambito di Paesi della CEE e per lire 3.400.000 in Paesi
estranei ad essa. Sarà esaminato anche il caso, estraneo all'applicazione
dell'art. 74-ter, in cui l'agenzia si limiti ad operare in nome e per conto
del cliente richiedendo, per tale prestazione, una provvigione del 3 per
cento sul valore lordo Iva dei servizi prenotati a favore dei clienti.
Rilevato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 74-ter del D.P.R.
n. 633/1972 e del comma 3 dell'art. 2 del citato D.M. n. 340/1999, in caso
di prestazioni rese al cliente in tutto o in parte fuori del territorio
della CEE la parte di ricavo dell'agenzia di viaggio corrispondente a tali
prestazioni non è soggetta ad Iva, si deve procedere in via preliminare, ai
sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 633/1972, a determinare la quota
imponibile dei ricavi scaturenti dai viaggi misti sulla base dell'incidenza
percentuale che hanno i costi sostenuti nella CEE per la costruzione dei
viaggi misti rispetto al totale di tutti i costi sostenuti per gli stessi
viaggi, il tutto come dal seguente calcolo:
Costi misti CEE : (costi misti CEE + costi misti fuori CEE) x 100
1.600.000 : (1.600.000 + 3.400.000) x 100 = 32%
5.500.000 x 32% = 1.760.000 (quota imponibile)
Vendita eseguita direttamente dall'organizzatore al viaggiatore
In quest'ipotesi l'agenzia organizzatrice è tenuta ad emettere fattura
nei confronti del viaggiatore al momento del pagamento o, se precedente, al
momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno.
Tale fattura, per l'importo di lire 5.500.000 deve essere emessa con
l'indicazione dello specifico riferimento all'art. 74-ter del D.P.R.
n. 633/1972 e senza l'evidenziazione dell'Iva, come ribadito dal comma 1
dell'art. 4 del citato D.M. n. 340/1999.
La contabilizzazione del ricavo e dei correlati costi di diretta
imputazione deve avvenire sui registri Iva opportunamente strutturati
secondo le indicazioni della circolare ministeriale n. 30 del 1980
(formalmente abrogata), nel modo sottoriportato:
REGISTRO DELLE VENDITE
Ricavi relativi Ricavi relativi Ricavi relativi
ai viaggi eseguiti ai viaggi eseguiti ai viaggi misti
interamente interamente (intra ed extra CEE)
nella CEE fuori CEE
5.500.000
REGISTRO DEGLI ACQUISTI
Acquisti nel territorio della CEE Acquisti in Paesi extra CEE
Viaggi intra CEE Viaggi misti Viaggi extra CEE Viaggi misti
1.600.000 3.400.000
La determinazione del debito Iva ex artt. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972
e 6 del D.M. n. 340/1999 è la seguente:
Corrispettivo imponibile 1.760.000
- Costi sostenuti nell'ambito della CEE 1.600.000
---------
= Base imponibile lorda 160.000
- Scorporo (160.000 x 16,65%) 26.640
---------
= Base imponibile netta 133.360
Debito Iva ex art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 (133.360 x 20%) = 26.672
Vendita effettuata attraverso intermediari con rappresentanza
Per questa fattispecie bisogna analizzare separatamente i comportamenti
delle due agenzie di viaggio che intervengono nell'operazione.
La prima, quella che materialmente organizza il viaggio, deve tenere un
comportamento sostanzialmente analogo a quello appena descritto per
l'ipotesi precedente con la sola differenza che la fattura ex art. 74-ter
del D.P.R. n. 633/1972 può essere emessa entro il mese successivo a quello
di effettuazione della prestazione e può essere domiciliata presso lo
stesso intermediario (4).
A fronte del servizio svolto dall'intermediario l'agenzia
organizzatrice riconosce allo stesso una provvigione che sarà documentata,
con cadenza mensile, con una fattura riepilogativa emessa ai sensi
dell'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, in cui andranno indicati
separatamente i compensi soggetti ad Iva e quelli non soggetti ai sensi
dell'art. 9, comma 1, n. 7-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (5).
Ritornando al nostro esempio, ed ipotizzando il riconoscimento di una
provvigione del 3 per cento, la fattura dovrà essere strutturata nel modo
seguente:
Imponibile (5.500.000 x 3%) x 32% 52.800
Iva (52.800 x 20%) 10.560
Non imponibile(5.500.000 x 3%) x 68% 112.200
-------
TOTALE 175.560
Per maggiore chiarezza si ricorda che:
- 5.500.000 è il corrispettivo del viaggio, al lordo dell'Iva, su
cui va calcolata la provvigione del 3 per cento;
- 32 per cento è l'incidenza percentuale che hanno i costi sostenuti
nella CEE per l'organizzazione dei viaggi misti rispetto al totale di tutti
i costi sostenuti per gli stessi viaggi;
- 68 per cento è l'incidenza percentuale che hanno i costi sostenuti
fuori dalla CEE per l'organizzazione dei viaggi misti rispetto al totale di
tutti i costi sostenuti per gli stessi viaggi.
Rilevato che, per lo specifico viaggio, l'Iva è già stata assolta con
l'emissione della fattura di lire 5.500.000 relativa al viaggio,
l'ulteriore fattura per le provvigioni deve essere resa neutra nei
confronti di tale imposta e, pertanto, da un lato l'agenzia organizzatrice
provvederà a contabilizzarla sia nel registro delle fatture emesse che in
quello degli acquisti, dall'altro l'agenzia intermediaria la inserirà nel
registro delle fatture emesse, senza però contabilizzare la relativa
imposta.
Questa seconda agenzia, che funge da mero intermediario, provvederà
alternativamente a:
- consegnare al viaggiatore la fattura emessa dall'agenzia
organizzatrice e relativa al viaggio ceduto;
- consegnare, su specifica richiesta del cliente, una sua fattura
riportante i dati contenuti nella fattura emessa dall'agenzia
organizzatrice (6).
È ovvio che la prima eventualità riguarda quei casi in cui l'originaria
fattura emessa dall'agenzia organizzatrice, domiciliata presso l'agenzia
intermediaria, giunga nella materiale disponibilità di quest'ultima
antecedentemente al momento dell'inizio del viaggio mentre, al contrario,
si ricorrerà alla seconda procedura per quei casi in cui l'intermediario,
al momento dell'inizio del viaggio, non sia ancora in possesso della
fattura emessa dall'agenzia organizzatrice in quanto la stessa si è avvalsa
della facoltà di emetterla entro la fine del mese successivo a quello in
cui materialmente è stata effettuata la prestazione.
In questo secondo caso la copia della fattura emessa dall'intermediario
deve essere da questi conservata assieme alla fattura successivamente
pervenuta dall'agenzia organizzatrice ed entrambe, ovviamente, non daranno
luogo a registrazioni ai fini dell'Iva.
parteciperanno alla liquidazione periodica nei modi ordinari.