La CTP di Trento, con la sentenza 7/2/11 del 13/01/2011 ha stabilito che l'ufficio può contestare al contribuente anche la deduzione delle quote di ammortamento qualora questi non possa assolvere all'onere probatorio circa l'effettivo sostenimento del costo, mediante esibizione della fattura di acquisto del cespite, anche se la quota di ammortamento si riferisce a beni acquistati da più di dieci anni e il contribuente aveva proceduto a distruggere la documentazione.
Buon lavoro.
Buon lavoro.