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coniuge fiscalmente a carico

stria54

Utente
Lonewolf, la rendita catastale della prima casa è esente da Irpef così come la rendita di immobili non locati (come nel caso di cimabue) perchè l'imposta è assorbita dall'IMU.
Altra cosa è invece il reddito complessivo per essere considerati a carico che, come hai indicato tu, rimane sempre di 2.840,51 a cui concorrono i redditi ecc. ecc. che hai già indicato tu nel post più sopra.
E' corretto quello che detto? serve anche a me chiarirmi le idee. Grazie
 

LONEWOLF

Utente
Ciao,
ecco la mia interpretazione: nel 2012 le Rendite Catastali degli immobili (prima casa o seconda casa non locata) contribuivano alla formazione dell'imponibile di cui al rigo 11 quadro 730-3
Quindi cimabue con il suo post voleva sapere se la moglie, pur possedendo 2135 di pensione con altri 1200 eu. circa di R.C. di immobili era da considerasi a carico o meno, in quanto superava abbondantemente i 2840,51.
La mia prima risposta (secondo come previsto nel 2012) e' stata negativa.
Ma dopo aver installato il 730 di taxonline, vedo che il totale delle R.C degli immobili, quadro B, esenti in quanto non piu' soggetti ad Irpef, non vanno piu' nel rigo 3 del quadro 730-3 che sommato al valore del rigo 4 (redditi da lavoro) componeva il reddito complessivo al rigo 11.
Per essere considerato a carico o meno fa fede il totale del rigo 11 del 730-3
Ciao
 

MIODEMO

Utente
Ciao,
ecco la mia interpretazione: nel 2012 le Rendite Catastali degli immobili (prima casa o seconda casa non locata) contribuivano alla formazione dell'imponibile di cui al rigo 11 quadro 730-3
Quindi cimabue con il suo post voleva sapere se la moglie, pur possedendo 2135 di pensione con altri 1200 eu. circa di R.C. di immobili era da considerasi a carico o meno, in quanto superava abbondantemente i 2840,51.
La mia prima risposta (secondo come previsto nel 2012) e' stata negativa.
Ma dopo aver installato il 730 di taxonline, vedo che il totale delle R.C degli immobili, quadro B, esenti in quanto non piu' soggetti ad Irpef, non vanno piu' nel rigo 3 del quadro 730-3 che sommato al valore del rigo 4 (redditi da lavoro) componeva il reddito complessivo al rigo 11.
Per essere considerato a carico o meno fa fede il totale del rigo 11 del 730-3
Ciao
Secondo me si deve far riferimento al reddito che emerge al rigo 137 il quale però non comprende quello degli immobili assoggettati ad IMU (prima casa, fabbricati a disposizione e non locati). Credo comunque che siamo in presenza di un bel autogol da parte dell'AdE. Urge chiarimento dall'AdE.
 

MIODEMO

Utente
copiato e incollato da IMU e IRPEF 2013 | Fisco 7
Sintetizziamo, anche attraverso esempi pratici, i principali chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E dell’11 marzo 2013 che si è occupata dei rapporti fra l’IMU e le imposte sui redditi concentrandosi sugli effetti che l’applicazione dell’IMU comporta nei calcoli dell’imponibile IRPEF.
L’imponibile IRPEF sui redditi fondiari sostituiti dall’IMU non concorre a formare il reddito complessivo con effetti favorevoli per quanto concerne la determinazione delle detrazioni, deduzioni e familiari a carico. L’IMU sostituisce l’IRPEF sui redditi fondiari prodotti sugli immobili (terreni e fabbricati) non locati, per cui nei casi di locazione per una parte dell’anno occorre applicare il metodo proporzionale. Se l’immobile è esente dall’IMU, come nei casi di terreni ubicati in zone svantaggiate, l’effetto sostitutivo non si verifica e l’IRPEF è dovuta.
L’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 che disciplina i rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi stabilisce che l’imposta municipale “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati”. La sostituzione dell’IMU all’IRPEF produce i medesimi effetti di quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del TUIR, il quale stabilisce il principio generale secondo cui “Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”. Di fatto, quindi, dal 2012, gli immobili non locati che costituiscono oggetto dell’IMU non producono redditi rilevanti ai fini IRPEF.
La conseguenza della novità descritta produce importanti effetti nella determinazione del reddito complessivo da cui deriva il riconoscimento delle detrazioni per coniuge a carico, figli e altri familiari a carico nonché per redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Ecco alcuni esempi:
il coniuge di un contribuente possiede redditi diversi di lavoro autonomo occasionale pari a euro 2.400 e un reddito derivante da abitazione principale pari a euro 600. Fino al 2011 tale contribuente non poteva essere considerato fiscalmente a carico in quanto il reddito complessivo ammontava a euro 3.000, superando il limite fissato a euro 2.840,51. Dal 2012, il reddito da abitazione principale non concorre alla determinazione del reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico e, di conseguenza, quel contribuente, a parità di condizioni, risulterà a carico visto che il reddito complessivo ammonta a euro 2.400.È possibile estendere il ragionamento dell’esempio per ogni familiare che fino all’anno precedente possedeva redditi derivanti da immobili tenuti a disposizione con redditi rilevanti al fine del superamento del limite previsto fissato a euro 2.840,51 per essere considerati fiscalmente a carico.
un contribuente possiede redditi da lavoro dipendente pari a euro 30.000, redditi derivanti da abitazione principale pari a euro 500 e redditi derivanti da immobili tenuti a disposizione pari a euro 1.500. Fino al 2011, la base di calcolo per la determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro dipendente era rappresentato da euro 31.500 (si considerava il reddito complessivo al netto dell’abitazione principale). Dal 2012, per effetto della sostituzione dell’IMU sui redditi di natura fondiaria degli immobili non locati, la base di calcolo ammonta a euro 30.000 producendo una maggiore detrazione in favore del contribuente in quanto tali detrazioni aumentano con il diminuire del reddito complessivo. Infatti, effettuando i conteggi per l’anno 2011, la detrazione per lavoro dipendente ammontava a euro 766, quella per il coniuge a carico ammontava a euro 710, per un figlio a carico euro 530. Dal 2012, invece, le detrazioni per lavoro dipendente ammontano a euro 836, mentre quella per coniuge a carico rimane fissa a euro 710, la detrazione per un figlio a carico ammonta a euro 547.
È il caso di tener presente che:
il contribuente è tenuto ad indicare nel modello dichiarativo, nei quadri dei terreni e dei fabbricati, i dati relativi a tutti i terreni e i fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU;
sono stati istituiti i righi 147 nel prospetto di liquidazione 730/3 e RN50 del Unico/2013 che ospitano i redditi fondiari non imponibili;
i righi relativi alla “deduzione per abitazione principale” presenti nel prospetto di liquidazione 730/3 e Unico sono stati eliminati.
L’effetto di sostituzione incide anche:
per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi. I contribuenti che hanno prodotto nel periodo d’imposta di riferimento unicamente redditi sostituiti dall’IMU sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (730 e Unico);
nella determinazione di benefici di natura non tributaria. Infatti, mancando una norma specifica (come nella cedolare secca) che attribuisca rilevanza reddituale ai redditi esclusi, i redditi di natura fondiaria sostituiti dall’IMU non incidono nella determinazione degli indicatori.
 

rosj

Utente
si fa riferimento per essere consid. a carico al rigo 11 reddito complessivo,metti la foto di prima
ciao
 

LONEWOLF

Utente
Da il Corriere della sera : rubrica fiscale

carlo martedì, 26 febbraio 2013
Fabbricati e coniuge a carico
Poiché il reddito di terreni e fabbricati tassati ai fini Imu non sarà più soggetto alla tassazione Irpef, tale reddito sarà comunque da sommare agli altri per stabilire se il coniuge è fiscalmente a carico? Cioè se seupera oppure no i 2840,51 euro di reddito?

Fracaro martedì, 26 febbraio 2013
Il coniuge che ha un reddito complessivo Irpef inferiore ai 2.841 euro nell?anno può essere considerato a carico del contribuente. Alla formazione del reddito concorrono anche i proventi assoggetti a imposte sostitutive, come gli affitti per i quali è stata scelta la cedolare secca o i guadagni realizzati dai contribuenti minimi. Dal 2012 l?Imu sostituisce la tassazione Irpef sulla rendita catastale applicata fino al 2011 sulle seconde case e su quelle non affittate. Quindi i fabbricati non locati non vanno più considerati per verificare il rispetto del limite di 2.841 euro.

 

MIODEMO

Utente
si fa riferimento per essere consid. a carico al rigo 11 reddito complessivo,metti la foto di prima
ciao
Non la trovo più...
^^^
ho provato con il progr. Ho inserito coniuge con redditi abit. principale + altri fabb. a disposizione per importo superiore a 2840,51 : considera il coniuge a carico!
 

maga59

Utente
indipendentemente dal rigo del 730, concorre a formare il reddito complessivo a 2840,51 euro solo il reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.
 

rosj

Utente
sei sicura di quello che hai scritto? e le locazioni che non hanno aderito cedolare secca che dichiarano 85%?
ciao
 
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