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Congedo straordinario biennale 104

Docente nel settore pubblico a tempo indeterminato chiede il congedo biennale per assistenza della nonna invalida 100% art 3 comma 3.
La nonna vive sola con il nonno 90enne.
I figli non si occupano.
Si può scorrere fino a lei con la mancanza dei figli e del coniuge?

Chiedo se la docente nipote può fruirne con una dichiarazione dei figli che non possono occuparsene con una autocertificazione dei figli.
Se risposta positiva, occorre fare una domanda all' Inps o basta mandare tutta la documentazione in segreteria?
 

STUDIOCEL

Utente
Docente nel settore pubblico a tempo indeterminato chiede il congedo biennale per assistenza della nonna invalida 100% art 3 comma 3.
La nonna vive sola con il nonno 90enne.
I figli non si occupano.
Si può scorrere fino a lei con la mancanza dei figli e del coniuge?

Chiedo se la docente nipote può fruirne con una dichiarazione dei figli che non possono occuparsene con una autocertificazione dei figli.
Se risposta positiva, occorre fare una domanda all' Inps o basta mandare tutta la documentazione in segreteria?
Se il nonno non è idoneo ad assistere la nonna, può farlo la nipote purché durante il congedo la nonna e la nipote abbiano stessa residenza o almeno stesso numero civico...
La domanda penso vada fatta all'ente pubblico
 
Ultima modifica:
Se il nonno non è idoneo ad assistere la nonna, può farlo la nipote purché durante il congedo la nonna e la nipote abbiano stessa residenza o almeno stesso numero civico...
La domanda penso vada fatta all'ente pubblico
Il congedo è concesso solo se si è conviventi col familiare disabile (requisito non richiesto per i
genitori che assistono il figlio disabile) e in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
1. il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in
situazione di gravità.
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della
“parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il
“coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile
siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in
cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli
conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di
gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i
genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti
L' ordine di priorità non è derogabile!

La residenza è la stessa quindi ok.
Per la mancanza dei figli e degli altri nipoti basta una autocertificazione?
Leggo che l' ordine non è derogabile e mi chiedo se basta una autocertificazione o non basta..
 

STUDIOCEL

Utente
Il congedo è concesso solo se si è conviventi col familiare disabile (requisito non richiesto per i
genitori che assistono il figlio disabile) e in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
1. il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in
situazione di gravità.
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della
“parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il
“coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile
siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in
cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli
conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di
gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i
genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti
L' ordine di priorità non è derogabile!

La residenza è la stessa quindi ok.
Per la mancanza dei figli e degli altri nipoti basta una autocertificazione?
Leggo che l' ordine non è derogabile e mi chiedo se basta una autocertificazione o non basta..
La nonna vive sola con il nonno 90enne.
.....Circolare Inps 159 del 15-11-2013...

Il congedo è concesso solo se si è conviventi col familiare disabile (requisito non richiesto per i
genitori che assistono il figlio disabile) e in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
1. il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in
situazione di gravità.
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della
“parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il
“coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile
siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in
cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli
conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di
gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i
genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti
L' ordine di priorità non è derogabile!



Quindi a noi che ce ne importa dei figli o altri parenti non conviventi?
 
Ultima modifica:
Nel link spiega che l' ordine non è derogabile e lo diventa solo in caso di mancanza decesso o patologia quindi il dubbio nasce da come autocertificare questa mancanza considerato che è nipote e vengono prima i figli
 
Scusa ma tu non vedi l'aggettivo "conviventi"?
un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Qui leggo che il nipote può se e solo se gli altri siano mancanti. Se ho ben compreso tu la interpreti che se gli altri non sono conviventi non c'è alcun ostalo a farlo fruire al nipote.
 
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