La risposta è nell'art.3.c.1 del decreto del 22 dicembre 2012 (Modalita' di fruizione):
1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni,
ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.
Gazzetta Ufficiale